Pace fiscale: che cos’è la Definizione Agevolata?

Nei precedenti articoli che vi invitiamo a leggere abbiamo approfondito il tema del saldo stralcio (https://consumatoriattivi.it/2019/01/pace-fiscale-che-cose-il-saldo-stralcio/), della rottamazione ter (https://consumatoriattivi.it/2019/01/pace-fiscale-cose-la-rottamazione-ter/), della sanatoria degli errori formali (https://consumatoriattivi.it/2019/01/pace-fiscale-cose-la-sanatoria-degli-errori-formali/) e dello stralcio automatico (https://consumatoriattivi.it/2019/01/pace-fiscale-che-cose-lo-stralcio-automatico/).

La definizione agevolata opera nei confronti del contribuente che decida di chiudere la lite pendente con l’Agenzia delle Entrate in merito alle controversie derivate da avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione sanzioni e ogni altro atto di imposizione per i quali è già stato notificato l’atto introduttivo del giudizio di primo grado e non sono ancora scaduti i termini di impugnazione. Pertanto, il contribuente che abbia un giudizio tributario dallo stesso proposto e pendente innanzi alle commissioni tributarie di ogni grado e giudizio o al giudice ordinario, ivi compresa la corte di Cassazione, può avvalersi della predetta misura ottenendo la chiusura del contenzioso con l’Agenzia delle Entrate e soprattutto uno sconto calcolato sul valore della lite fiscale. Per poter aderire alla misura è necessario che il ricorso sia stato notificato entro il 30 settembre 2018 e che la domanda venga presentata con apposito modulo entro il 16 maggio 2019. Qualora la domanda venga accolta il contribuente può chiudere la controversia pagando il 40% del dovuto se vittorioso in primo grado; il 15% se vittorioso in secondo grado; il 5% se è in attesa della pronuncia della Cassazione; il 90% se è stato solo presentato il ricorso. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in un massimo di 20 rate trimestrali in 5 anni. In questo secondo caso la prima rata deve essere corrisposta entro il 16 maggio 2019, ovvero entro il termine di proposizione della domanda. Giova precisare che le controversie definibili non sono sospese, tuttavia il contribuente può richiedere al giudice di sospendere il procedimento sino al 10 giugno 2019. Successivamente, presentando la domanda e versando gli importi dovuti o comunque la prima rata, è possibile ottenere una sospensione fino al 31 dicembre 2019.

 

Ulteriormente il contribuente al quale entro il 24.10.2018 sia stato consegnato un processo verbale di constatazione (PVC) al termine di una verifica fiscale presso la propria sede può definirne il contenuto integrale presentando la dichiarazione omessa oppure quella integrativa in relazione a ciascun periodo d’imposta e versando soltanto le imposte autoliquidate, senza l’applicazione di sanzioni e interessi.

Possono essere oggetto di regolarizzazione le violazioni contestate in materia di

imposte sui redditi e addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, Ivie, Ivafe e Iva; risorse proprie tradizionali.

Al contrario la definizione agevolata è esclusa in caso di notifica di un avviso di accertamento o di consegna di un invito al contraddittorio prima del 24.10.2018. La domanda, da presentarsi entro il 31.05.2019, può essere proposta solo nel caso in cui non siano ancora scaduti i termini per l’accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’Iva.

Se il processo verbale di constatazione riguarda un soggetto che produce redditi in forma associata oppure che ha optato per il regime di trasparenza fiscale, la domanda è proponibile anche da parte dei soci. Come per le liti fiscali pendenti tributarie il pagamento può avvenire in un’unica soluzione oppure con un massimo di 20 rate trimestrali.

Per conoscere le ultime due misure previste a favore dei contribuenti seguiteci nei prossimi articoli e, per ulteriori chiarimenti, contattateci al Tel. 3473092244 ed alla e.mail: info@consumatoriattivi.it.

 

 

 

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