Pace Fiscale: che cos’è il saldo Stralcio?

Instaurare un nuovo clima tra cittadini vessati dalle tasse ed il Fisco, ridurre il contenzioso tributario, smaltire gli arretrati e fare un po’  di cassa da parte dello Stato sono gli obiettivi della manovra così definita dalla legge di bilancio. Cinque sono le misure che mirano a dare respiro ai contribuenti perseguitati dal Fisco. Tali misure sono:

  1. Il saldo stralcio;
  2. La rottamazione ter;
  3. La definizione agevolata;
  4. Lo stralcio automatico;
  5. La sanatoria degli errori formali.

In questo contributo analizzeremo la prima di queste misure. Nei successivi contributo approfondiremo le ulteriori cosí da poterle approfondire a dovere e fornire a tutti voi gli strumenti per capire come funzionano.

SALDO E STRALCIO: possono aderire le persone fisiche che hanno un Isee inferiore a 20.000,00 euro e/o che hanno presentato alla data della dichiarazione di adesione la procedura di liquidazione disciplinata dall’art. 14 ter della legge 3/12. I debiti sanabili sono gli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali ed i contributi previdenziali spettanti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps. In questa misura ricadono i debiti relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 01.01.00 al 31.12.17. In particolare dunque chi ha un Isee fino a 8.500,00 euro verserà il 16% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione. Nel caso in cui l’isee sia superiore a 8.500,01 euro ed entro 12.500,00 euro il contribuente potrá versare il 20% delle somme dovute mentre se l’isee e’ ricompreso nello scaglione tra 12.500,01 euro e 20.000,00 euro dovra essere corrisposto il 35% di quanto dovuto. Sarà dovuto solo il 10% quando la grave e comprovata difficoltà economica e’ data dalla già aperta procedura di liquidazione ex art. 14 ter della l. 3/12.

Per aderire a questa misura, che comporta il pagamento l’importo come sopra definito con rate in 5 anni applicando un interesse del 2%, deve essere presentata un’apposita dichiarazione dell’agente della riscossione entro il 30.04.19. Nella dichiarazione devono essere anche indicati i debiti verso il fisco che si vogliono definire e la modalitá attraverso la quale si vuole estinguere il debito. Le possibilitá possono essere diverse

A: pagamento in un’unica soluzione entro il 30.11.19;

B: rate pari al: 35% con scadenza fissata al 30.11.19; pari al 20% con scadenza al 31.03.20; pari al 15% con scadenza al 31.07.20, pari al 15% con scadenza al 31.03.21 e il saldo dell’ulteriore 15% con scadenza al 31.07.21. Solo in caso di pagamento rateale vengono applicati interessi pari al 2% sul dovuto a far data dal 01.12.19.

Giova sottolineare che chi aderisce al saldo e stralcio godrà dell’azzeramento di sanzioni ed interessi di mora su tali debiti.

Seguiteci nei prossimi articoli per conoscere le ulteriori nuove misure a favore dei contribuenti e, per ogni altro aiuto restiamo disponibili al Tel. 3473092244 ed alla e.mail: info@consumatoriattivi.it

 

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