Comportamenti commerciali scorretti: cosa fare!

Comportamenti commerciali scorretti? Ecco il Consumatore da quali può tutelarsi grazie anche all’intervento dell’Antitrust

La disciplina sulle pratiche commerciali ha la finalità di tutelare il consumatore garantendogli la libertà di assumere decisioni di natura commerciale. Lo scopo principale della normativa è quello di impedire che i consumatori vengano attratti da prodotti o servizi sulla base di elementi o circostanze non veritieri. Si rileva nel nostro codice del consumo così il divieto di porre in essere, da parte dei professionisti, pratiche commerciali scorrette. Queste pratiche penalizzano il buon funzionamento del mercato, riducendo la capacità dei consumatori di operare scelte consapevoli e alterando il corretto funzionamento della concorrenza.

La definizione di pratica commerciale è contenuta nel codice del consumo all’art 18: azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale, posta in essere dal professionista in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un bene o un servizio ai consumatori.

La normativa regolata dalla direttiva 2005/29/CE individua due categorie di pratica commerciale scorretta: le pratiche ingannevoli e le pratiche aggressive.

Ma quando dobbiamo ritenere una pratica scorretta e quindi quando può essere sanzionata?

Anche questo profilo è regolato dal codice del consumo. Si afferma che è scorretta la pratica contraria alla diligenza professionale, ovvero al normale grado di competenza e attenzione che ragionevolmente il consumatore si aspetta dal professionista rispetto ai principi generali di buona fede e correttezza. È altresì scorretta la pratica falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento del consumatore medio, cioè come detto prima, alteri la capacità di scelta consapevole inducendo il consumatore a prendere decisioni che altrimenti non avrebbe preso.

Nelle pratiche scorrette rientrano anche le forniture non richieste relative a contratti attivati a distanza e servizi finanziari non richiesti (come quelli bancari, assicurativi ecc).

Cercando di capire quando una pratica è considerata ingannevole, il codice del consumo chiarisce che ingannevole può essere un’azione ma anche un’omissione. Inoltre fornisce una “lista nera” di 23 pratiche che devono essere considerate ingannevoli in ogni caso. Come ad esempio presentare i diritti conferiti per legge al consumatore come una caratteristica propria dell’offerta, oppure affermare contrariamente al vero, che un prodotto ha la capacità di curare malattie.

In riferimento alla pratica aggressiva essa è da considerarsi tale se mediante molestie, coercizione (compreso il ricorso alla forza fisica) o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore tanto da indurlo a prendere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso.

Si può dire che la pratica aggressiva fa leva su debolezze caratteriali e emotive del consumatore. Esempi di tali pratiche sono i casi in cui i venditori sfruttino traumi o eventi tragici per indurre la scelta dell’utente.

Anche per le pratiche aggressive esiste una black List di pratiche considerate in ogni caso aggressive. Ad esempio creare l’impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto oppure effettuare ripetute sollecitazioni commerciali via telefono o per posta elettronica.

Un caso su tutti?? Chiaramente le insistenti telefonate a casa per rifilarci quasiasi genere di servizio o prodotto spesse volte non venendo rappresentate dall’operatore le reali condizioni economiche o del bene o servizio. Quante veolte ci si trova a nostra insaputa infatti con nuovi contratti attivati per aver risposto inavvertitamente sì ad alcune domande?

L’organo competente a vigilare e intervenire (su istanza di ogni soggetto che ne abbia l’interesse o anche d’ufficio) è l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antiturst-Agcm). Si sottolinea che l’Autorità potrà sanzionare la società ma non potrà condannarla al risarcimento del danno subito dal consumatore né dichiarare l’invalidità del contratto. Lo scioglimento dei vincoli contrattuali e il risarcimento del danno è materia del giudice ordinario.

Segnalate a Consumatori Attivi i vostri casi chiamandoci al cel. 3473092244 oppure al tel. 04321721212 oppure alla e.mail: info@consumatoriattivi.it. Potremo aiutarvi a capire come tutelare i vostri diritti.

Sonia Sias

Consumatori Attivi

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