Bollette a 28 giorni? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Attenzione agli specchietti per le allodole

A seguito dell’approvazione della legge di Bilancio 2018 (L.172/17) la fatturazione nel settore della telefonia non sarà più a 28 gg. ma diventerà su base mensile a partire dal 4 aprile 2018. Ma i gestori telefonici non hanno alcuna intenzione di rinunciare ai ricavi e quindi hanno già annunciato possibili aumenti mantenendo però le stesse offerte. Si prevede un aumento del canone dell’8,6 % per recuperare la mensilità perduta. Dopo il ritorno alla tariffa su base mensile i gestori dovranno comunicare eventuali aumenti delle tariffe entro il 5 marzo. Per gli utenti rimane la possibilità di esercitare il diritto di recesso senza oneri e spese così come previsto per legge. Con delibera n. 121 del Garante delle Comunicazioni a dicembre era previsto un indennizzo per il periodo di fatturazione a 28 gg. a far data dal 23 giugno 2017 ( per tutto il periodo di disubbidienza) e tale importo sarebbe dovuto comparire nella prima fattura con periodicità mensile. Tale provvedimento è stato ora cautelativamente congelato dal Tar del Lazio fino al 31 ottobre 2018 e poi si pronuncerà ulteriormente in merito. Il Tar nei giorni scorsi ha confermato la sanzione già inflitta dal Garante delle Comunicazioni alle Società telefoniche Tim, Vodafone, WindTre e Fastweb per un milione e 160 mila €. I gestori telefonici avevano presentato ricorso al Tar contestando la Delibera n. 121 dell’Autorità ribadendo la correttezza della fatturazione a 28 gg. in quanto i clienti erano stati correttamente informati e la libertà nell’applicazione delle tariffe in quanto il provvedimento dell’Autorità (Agcom) violerebbe la libertà di impresa. Tali motivazioni però non sono state accolte dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio indicando che la fatturazione mensile è la periodicità corretta a cui le società telefoniche avrebbero dovuto aderire già dal mese di giugno del 2017.

Per quanto attiene il diritto di recesso dal contratto da parte dell’utente l’Autorità ha messo in luce, a questo proposito, che:

  • deve essere garantito il diritto di recedere o di passare ad altro operatore, senza penali nè costi di disattivazione, anche in caso di recesso da contratti con offerte promozionali;
  • l’eventuale esercizio del diritto di recesso dal contratto comporta il venir meno di obblighi di pagamento di canoni previsti per modem o decoder forniti dall’operatore, nonché di ulteriori oneri relativi a costi di attivazione;
  • ai fini dell’esercizio del diritto di recesso devono poter essere impiegate tutte le medesime forme utilizzabili al momento dell’attivazione o dell’adesione al contratto.

 

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