Sospensione mutui e finanziamenti 2021. Il punto

Morde la crisi economica conseguente all’emergenza epidemiologica Coronavirus sulle famiglie italiane. Abbiamo chiesto a gran voce che le misure di sostegno fossero prorogate ed ampliate, incluse quelle a sollievo del pagamento delle rate di mutui e finanziamenti.

Il 18 dicembre 2020 il Decreto Ristori è stato convertito in legge andando a prorogare così la sospensione dei mutui prima casa per i soggetti che vivono una situazione di temporanea difficoltà.

Nell’iter di conversione, sono confluiti i testi dei decreti Ristori bis, ter e quater con molte novità. Infatti è stato prorogato di un ulteriore anno, cioè portando la scadenza dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, il blocco dei versamenti alla banca “dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda“. Ulteriormente fino al 9 aprile del 2022 si potrà beneficiare della sospensione mutui prima casa anche per i finanziamenti in ammortamento da meno di un anno.

In sostanza attraverso il Fondo Gasparrini gestito da Consap, istituito con la Finanziaria del 2008, vengono sostenuti i soggetti in situazione di temporanea difficoltà, attraverso la sospensione delle rate del mutuo prima casa.

La sospensione viene dunque concessa sempre e solo su iniziativa del titolare del mutuo e mai automaticamente. Novità data dalla conversione in legge del decreto Ristori è che le rate vengono sospese dalla presentazione della domanda alla banca. Il consumatore inoltre può chiedere la sospensione sino a due volte, per un periodo massimo complessivo di 18 mesi (9+9). Nel caso in cui la domanda venga accolta la durata del mutuo verrà allungata per l’eguale periodo della sospensione.

Il consumatore non può avere accesso alla sospensione nel caso in cui:

– il mutuo sia stato concesso per un importo superiore a € 250.000,00;

– il ritardo nei pagamenti sia superiore a novanta giorni consecutivi, ovvero è intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;

– il mutuo è già ammesso alla garanzia del Fondo “Prima casa”;

– il mutuo ha già usufruito della sospensione per 18 mesi o di 2 periodi di sospensione, anche nel caso in cui sia ripreso, da almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate.

– il rischio che si verifichino gli eventi che danno diritto al beneficio della sospensione del pagamento delle rate del mutuo sia coperto da un’assicurazione.

– l’isee sia superiore a 30.000 €

Le categorie ammesse sono i lavoratori che si siano trovati in difficoltà a causa della perdita del lavoro subordinato, non subordinato ma comunque continuativo, oppure abbiano subito la riduzione dell’orario di lavoro, o ancora la sospensione del lavoro per almeno 30 giorni consecutivi. La nota negativa è che vengono esclusi dalla sospensione liberi professionisti, autonomi e piccoli imprenditori che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 33%. Per loro il diritto di accedere al Fondo Gasparrini è scaduto il 17 dicembre 2020 e la misura non è stata rinnovata come se anche queste categorie non continuassero a soffrire una crisi che stenta a vedere la fine in tempi brevi.

E’ dunque indubbio come l’operatività del Fondo Gasparrini sia stato limitato e proprio per tali ragioni è intervenuto di recente un nuovo accordo tra le Associazioni dei Consumatori e l’ABI al fine di estendere la concessione della sospensione anche ai rapporti non ricompresi dal decreto Ristori convertito in legge. Potranno dunque accedere alla moratoria i prestiti rateali erogati prima della conclusione dell’Accordo (quindi prima del 16 dicembre 2020) di qualsiasi tipo quali i prestiti finalizzati o personali e i prestiti di consolidamento ad esclusione delle cessioni del quinto e le delegazioni di pagamento. Inoltre potranno accedere anche i mutui per l’acquisto di una seconda casa, quelli di consolidamento, di liquidità o di ristrutturazione e i mutui prima casa che non sono coperti dal Fondo Consap anche in caso di surroga e per prodotti accollati o cartolarizzati. L’accordo ABI ha il pregio di permettere anche ai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, ecc.) e liberi professionisti iscritti a un albo o ordine professionale di accedere alla moratoria. Essi però sono tenuti ad autocertificare di aver subito una riduzione di fatturato (in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività per l’emergenza Covid-19). La sospensione è prevista per un massimo di 9 mesi e riguarda la quota capitale delle rate del finanziamento oppure quella dell’intera rata. Il mutuo ovviamente verrà prorogato nella durata per l’egual periodo della sospensione.

Per quanto riguarda invece i finanziamenti e cioè il credito al consumo il protocollo Assofin ora in vigore è previsto che fino al prossimo 31 marzo 2021, salvo proroghe, al ricorrere di situazioni di difficoltà economica possa essere richiesta dal consumatore la temporanea sospensione delle rate per 6 mesi. Tuttavia chi aveva usufruito già per intero della moratoria, non potrà accedervi nuovamente. Chi invece ne ha usufruito per un periodo limitato, inferiore ai 6 mesi, potrà integrare i mesi mancanti.

Il consumatore potrà chiedere la sospensione di tutti i finanziamenti superiori ai 1.000 euro e della durata non inferiore ai 6 mesi. Potrà inoltre decidere se sospendere la sola quota capitale del prestito oppure l’intera rata.

Non sarà possibile accedere alla moratoria se prima del 21 febbraio 2020 il richiedente sia risultato moroso nel pagamento delle rate (default finanziario).

La sospensione ovviamente allunga il periodo di ammortamento di un tempo pari a quello dello stop e prevede l’applicazione, una volta ripreso il pagamento delle rate, degli interessi previsti dal contratto.

Per poter accedere a tutti questi strumenti di sollievo è necessario presentare una richiesta scritta alla banca o alla finanziaria. Nel caso in cui si riscontrino problemi Consumerismo e Consumatori Attivi resta a disposizione presso la nostra sede, previo appuntamento. Non mettete a rischio la vostra salute

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