Cosa succede se non si rispettano le misure Anti Covid 19: Riepilogo.
Con il Decreto-Legge 19/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020 sono state stabilite nuove sanzioni per coloro che non rispettano le regole stabilite dalla normativa nazionale nonché regionale in materia di spostamenti, apertura e chiusura di attività commerciali e non, rispetto delle distanze di sicurezza e dei presidi da adottare quali mascherine e guanti…
Per spostamenti ingiustificati:
Non si rischia più una condanna per il reato di Inosservanza di provvedimenti dell’Autorità di cui all’art. 650 del codice penale che prevede una pena in termini di arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 206 euro.
A partire dal 26 marzo 2020, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3000 euro. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo, le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
Il Decreto prevede espressamente che tutte le sanzioni penali previste per coloro che hanno violato il divieto di spostamento prima del 25 marzo, si trasformino in sanzioni amministrative. A tali soggetti verranno applicate di default le sanzioni ammnistrative nella misura minima ridotta alla metà. Gli eventuali procedimenti per le vecchie sanzioni ex art. 650 c.p. verranno pertanto archiviati.
Per chi viola la quarantena:
Chi è in quarantena perchè affetto da coronavirus e si allontana dalla propria abitazione è punito con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000 ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie. Altresì potrebbe essere indagato per il reato di cui all’art. 452, primo comma, n. 2 del codice penale, per il c.d. reato di pandemia , il quale prevede la reclusione da uno a cinque anni.
Sanzioni per le attività commerciali e non:
Per il mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, oltre alla sanzione amministrativa da 400 a 3.000 €, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
Ciò vale anche per le attività che possono rimanere aperte ove devono essere predisposte le condizioni necessarie affinché si possa garantire il rispetto della distanza minima di sicurezza tra le persone di almeno 1 metro.
In caso di recidiva la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
È altresì
conferito alle forze dell’ordine il potere di disporre
immediatamente “la chiusura provvisoria dell’attività o
dell’esercizio” per un massimo di 5 giorni laddove vi siano gravi
violazioni delle disposizioni di sicurezza.
Tali sanzioni sono
irrogate dal Prefetto che si avvale di Forze di Polizia e Forze
armate.
L’entità della sanzione amministrativa, dunque, sarà stabilita dal Prefetto sulla base del verbale dell’organo accertatore. Se il Prefetto ritiene che non vi siano i presupposti per contestare la violazione, procederà ad archiviare il procedimento; nel caso invece in cui il Prefetto ritenga che sussistano i presupposti della contestazione, provvederà ad emettere nei confronti del trasgressore un’ordinanza ingiunzione che verrà notificata al destinatario nella quale specificherà l’importo che andrà pagato nel termine di 60 giorni.
Contro tale provvedimento è ammesso ricorso alternativamente al Prefetto o al Giudice di Pace (alla pari di quanto avviene per le normali contravvenzioni al codice della strada) entro 30 giorni dall’avvenuta notifica.
In caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa nei termini previsti e di mancata impugnazione del provvedimento nei termini di legge, il Prefetto provvederà ad iscrivere a ruolo per il recupero coattivo della somma (maggiorata di interessi e spese di riscossione).
In ogni caso è importante sapere che la sanzione pecuniaria prevista (da euro 400,00 a euro 3.000,00) ammette il pagamento in misura ridotta (entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione) di una somma pari a euro 400,00. Ciò eviterà che il fascicolo sia inviato al Prefetto.
Altresì si applicano ulteriormente le disposizioni relative al paga mento con riduzione del30% quando il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale. La somma da pagare in forma agevolata è di euro 280,00.
Sanzioni relative alle autocertificazioni:
Non dimentichiamoci delle sanzioni che riguardano l’autocertificazione che dobbiamo avere con noi in ogni genere di spostamento.
Tale dichiarazione, infatti, viene resa ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 45/2000 e in forza dell’obbligo di dichiarare il vero posto dalla norma, chi rende dichiarazioni mendaci commette un reato.
Nel caso in cui la falsa attestazione del dichiarante abbia ad oggetto “fatti” dei quali l’atto è destinato a provare la verità, il reato che si configura è quello di «Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico» di cui all’ 483 del codice penale, che prevede la reclusione fino a due anni.
È dunque possibile ritenere che gli
autori delle accertate dichiarazioni mendaci sui motivi (fatti)
addotti per superare il divieto di spostamento sul
territorio, potranno essere puniti con la pena prevista
dall’art. 483 del codice penale.
Nel caso in cui, invece,
la falsa attestazione riguardi le “qualità personali”
del dichiarante, si ritiene solitamente che ricorra il più grave
reato di «Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale
sulla identità o su qualità personali proprie o di altri» previsto
dall’art. 495 del codice penale ove è prevista una pena in
termini di reclusione da uno a sei anni.
Ne deriva che, nell’ipotesi in cui taluno violi il divieto di spostamento assumendo falsamente di essere costretto a muoversi sul territorio per esigenze lavorative connesse ad una professione (di fatto) non esercitata, questi potrebbe essere punito con la pena prevista per il più grave reato di cui all’art. 495 del codice penale.
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