Coronavirus: quali tutele se il viaggio non si fa?

Tra le varie problematiche che le misure di contenimento del “contagio” da Coronavirus stanno determinando ci sono quelle legate ai viaggi. Registriamo infatti richieste di aiuto da parte di chi aveva già prenotato un viaggio che oggi ha per meta uno dei luoghi che si trovano nelle zone rosse oppure da parte di chi dalle zone rosse deve partire e non può.

Poi c’è chi, in preda al panico o comunque per cautela sta chiedendo la cancellazione di viaggi che non riguardano però zone rosse. E’ necessario precisare dunque che si ha diritto al rimborso o alla riprotezione con un pacchetto di viaggio sostitutivo solo se il viaggio interessava una delle zone rosse con partenza entro il 7 marzo. In tutti gli altri casi invece il viaggiatore non potrà vantare alcun diritto al rimborso integrale valendo le solite regole e le solite penali.
In particolare per quanto riguarda i voli aerei verso l’estero, prima di partire è bene informarsi con la compagnia o l’agenzia di riferimento. Se è applicabile il Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004, ossia se l’aeroporto di partenza è in un paese membro dell’UE (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera) o se l’aeroporto di arrivo è in un paese dell’UE (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera), nel caso in cui il vettore aereo sia comunitario, in caso di cancellazione del volo da parte della compagnia, il passeggero ha diritto all’assistenza e ai rimborsi (o riprotezione). Non ha invece diritto alla compensazione pecuniaria, essendo la cancellazione del volo causata da circostanze eccezionali.

Il passeggero potrà scegliere tra:

– il rimborso entro sette giorni senza penali dell’intero costo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata (oppure anche per le parti di viaggio già effettuate, se divenute inutili rispetto al programma di viaggio iniziale e del volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale)

– la riprotezione, ossia l’imbarco su un volo alternativo per la destinazione finale non appena possibile o ad una data successiva a lui più conveniente, in base alla disponibilità di posti.

Nel caso in cui sia il passeggero a rinunciare oppure nel caso di un volo cancellato, né per decisione del Governo né per iniziativa della compagnia aerea, non è previsto un rimborso automatico.

Per i pacchetti turistici si applica invece il Codice del Turismo che prevede maggiori diritti dei consumatori. Viene previsto che anche se il pacchetto turistico non è stato cancellato dall’organizzatore, il consumatore ha comunque diritto di disdire le vacanze, senza per questo pagare penali o rimetterci soldi. Infatti

–        Art. 41, comma 4: “In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare“.

–        Art. 41, comma 6: “L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 (…) senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi“.

Nel caso invece il pacchetto sia stato cancellato dall’organizzatore resterò fermo  il diritto al rimborso integrale al viaggiatore entro 14 giorni dal recesso (art. 41 comma 6). Al viaggiatore non è riconosciuto nè il risarcimento dei danni nè un indennizzo supplementare al rimborso poichè l’annullamento è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie. Per quanto riguarda inoltre i viaggi di istruzione il decreto legge emanato dalla Farnesina nei giorni passati equivale ad uno sconsiglio e si dovrebbe quindi procedere ai rimborsi per cause di forza maggiore. Si è però in attesa dei decreti attuativi per capire meglio il da farsi.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni aiuto alla e.mail: info@consumatoriattivi.it

Related Posts