Agcom: telefonia, stop alla “tassa del ritardo”

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha sanzionato con una multa da 696 mila euro ciascuno degli operatori della telefonia mobile Tim, Vodafone e Wind Tre, a causa della modifica contrattuale unilaterale operata dagli stessi riguardo all’esaurimento del credito, giudicata in contrasto con la normativa di settore.

Nel concreto la pratica messa in atto dai tre operatori è piuttosto chiara: nel momento in cui l’utente con un contratto prepagato esauriva il proprio credito e non effettuava nell’immediato una ricarica per rinnovare l’offerta, gli operatori non bloccavano il traffico in uscita ma lo rendevano disponibile pur in assenza di una volontà espressa dall’utente medesimo, addebitandogli un costo aggiuntivo nella successiva ricarica.

A riguardo l’Agcom sottolinea come la condotta degli operatori non possa rientrare nell’ambito del semplice esercizio dello jus variandi, di cui all’art. 70, comma 4, del codice delle comunicazioni elettroniche, per il quale non si necessita di una accettazione dell’utente, poiché gli stessi, nel caso in esame,: “[…] non si sono limitati […]a modificare le originarie condizioni del contratto prepagato sottoscritto, ma vi hanno inserito un quid novi che, in quanto tale, doveva essere accettato dagli utenti. La condotta menzionata è risultata inoltre in contrasto con quanto previsto dalla delibera n. 326/10/Cons, che obbliga gli operatori a far cessare immediatamente la connessione dati nel caso in cui il credito disponibile sia completamente esaurito e a riattivarla soltanto dopo aver ricevuto un’espressa manifestazione di volontà da parte dei clienti“.

Con la decisione assunta, l’Autorità si conforma perfettamente a quanto affermato in relazione allo jus variandi dal Consiglio di Stato nella recente sentenza n. 8024/2019, per la quale:” l’art. 70, comma 4, del Codice, non può applicarsi a qualsivoglia tipo di variazione del contenuto del contratto, dovendosi riconoscere due tipologie di limiti, le modifiche unilaterali possono riguardare soltanto la variazione di condizioni già contemplate nel contratto, mutamenti delle condizioni preesistenti non possono mai raggiungere il livello della novazione del preesistente rapporto obbligatorio”. Sicchè è evidente come la prassi sanzionata introducesse, a causa di modifiche unilaterali apportate dagli operatori, nuovi elementi nell’ambito del rapporto contrattuale, che comportavano per gli inconsapevoli utenti evidenti ed ingenti spese di denaro per chiamate o traffico internet.

Sempre con attinenza a questa tematica, nonostante le tre recenti delibere con cui l’Agcom ha condannato la condotta perpetrata a danno dei consumatori siccome attuata in spregio a qualsiasi obbligo di trasparenza informativa nel caso di variazioni delle condizioni economiche offerte, alcune compagnie telefoniche perseverano tuttora nel cosiddetto fenomeno delle “ricariche menomate”, che la nostra associazione ha già provveduto nuovamente a denunciare all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

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