Se già con il D.l. 193/2017, convertito con modificazioni nella l. 225/2017, chi si era visto notificare da Equitalia, agenzia Riscossioni, una cartella di pagamento dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, aveva potuto beneficiare della definizione agevolata dei carichi (c.d. Rottamazione), con il Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018, Dl 148/2017, sarà possibile richiedere lo stesso tipo di agevolazione anche per tutti coloro che che non hanno aderito al primo condono delle cartelle, o che hanno aderito alla prima edizione della rottamazione ma non hanno provveduto al pagamento delle rate di luglio e di settembre, o che infine hanno partecipato alla prima rottamazione ma ne sono stati esclusi perché non hanno pagato le rate successive.
In particolare con la Rottamazione bis 2018, la cui domanda deve essere presentata entro e non oltre il 15 maggio 2018, sarà possibile anche per tutti i soggetti sopra menzionati, ottenere un forte sconto sul debito con l’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora e pagando solo il tributo, gli interessi affidati all’agente della riscossione e l’aggio, le spese per notifica delle cartelle ed eventuali procedure esecutive.
Ma andiamo ad analizzare più nello specifico le categorie dei soggetti che potranno aderire a questa agevolazione e le condizioni che gli stessi dovranno rispettare:
1) I contribuenti che non hanno aderito al primo condono delle cartelle notificate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016. Più in particolare, tutti coloro che si sono visti notificare delle cartelle di pagamento da Equitalia dal 2000 al 30 settembre 2017, possono presentare la domanda per la definizione agevolata entro il 15 maggio 2018.
Qualora gli stessi facciano richiesta per ottenere la rateizzazione dell’importo condonato, il numero di rate massimo è di 5, con le seguenti scadenze:
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Luglio 2018;
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Settembre 2018;
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Ottobre 2018;
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Novembre 2018;
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Febbraio 2019.
2) I contribuenti che hanno aderito alla prima edizione della rottamazione ma non hanno provveduto al pagamento delle rate di luglio e di settembre. Tutti questi soggetti, possono però beneficiare del condono solo qualora abbiano provveduto a pagare le rate omesse entro e non oltre il 7 dicembre 2017.
3) I contribuenti che hanno partecipato alla prima rottamazione ma ne sono stati esclusi perché non hanno pagato le rate successive. In questo caso è necessario però che entro il 31 marzo 2018 abbiano pagato le rate scadute in un’unica soluzione, e che entro il 31 luglio 2018 paghino l’importo condonato con al massimo 3 rate, con scadenza settembre, ottobre e novembre 2018, e gli interessi di mora pari al 4,5% e da calcolare a partire dal 1° agosto 2017.
Tutte le informazioni riguardanti le modalità di presentazione della domanda sono indicate sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
Per qualsiasi altra informazione potete venirci a trovare presso la nostra sede di via Tricesimo n. 101/A, Udine.
Valentina Bertoli