Quante volte è capitato che l’aereo ritardi e che per questo si perda un appuntamento, un altro volo o più semplicemente si debba mandare all’aria il progetto di viaggio che ci si era fatti sia esso di svago o di lavoro? La Cassazione con una recente sentenza ha chiarito un punto che risultava controverso. Infatti capitava spesso che il passeggero che subiva un ritardo nel volo aereo e si trovava a subire disagi conseguenti si trovava onerato della prova del ritardo. Evidente è come il passeggero, soggetto debole del rapporto se paragonato al vettore aereo, “di regola non ha disponibilità di una prova diretta del ritardo dell’aeromobile su cui viaggiava (tranne, in ipotesi, la riproduzione fotografica dei tabelloni informativi dell’aeroporto). Il vettore aereo – che opera in regime di controllo e verifica, da parte delle autorità aeroportuali, del tracciato aereo di ogni volo – ha agevole facoltà di accesso alla prova ufficiale dell’orario esatto in cui il velivolo è atterrato”. La Cassazione dunque nella richiamata pronuncia ricorda come «nè la Convenzione di Montreal, nè il Regolamento Ce 261/2004 contengano alcuna regola specifica in tema di onere della prova dell’inadempimento (negato imbarco o cancellazione del volo) o dell’inesatto adempimento (ritardato arrivo rispetto all’orario previsto)». Pertanto per gli ermellini «Il passeggero che agisca per il risarcimento del danno» per negato imbarco, cancellazione del volo o ritardato arrivo, se vuole ottenere un risarcimento del danno subito, «deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell’inadempimento del vettore». «Spetta a quest’ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l’avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dal Regolamento Ce 261/2004»
Pertanto se l’aereo ritarda, i passeggeri hanno diritto di chiedere un indennizzo alla compagnia aerea – che può variare a seconda della gravità e della possibilità di ricollocamento su un altro volo – senza essere onerati della prova del ritardo subito. L’importante è dunque che venga allegato il biglietto e che venga dato atto che si è stato subito un disagio. Spetterà dunque alla compagnia aerea che vuole opporsi alla richiesta dell’indennizzo dal parte del passeggero, dover dimostrare che l’orario di atterraggio è stato rispettato.
Quindi la Cassazione ha segnato un punto in più a tutela dei diritti del passeggero. Attenti all’orario di atterraggio dunque d’ora in poi, ricordandoci che i diritti dei passeggeri meritano di essere fatti valore nel caso in cui il servizio non venga erogato nel rispetto degli impegni che il vettore ha assunto! Per qualsiasi informazione o aiuto su viaggi, trasporti, ritardi, perdita dei bagnagli e danni conseguenti venite a trovarci al nostro sportello o scriveteci. Cordialità e competenza vi sapranno aiutare!