Amministratore di Sostegno, cosa sapere

Può accadere che un nostro caro, a causa di un’infermità o patologia (si pensi ad esempio a un disabile a livello cognitivo, a un malato di Alzheimer, a una persona dedita al gioco d’azzardo patologico), non sia più in grado di provvedere in maniera autonoma alle proprie esigenze e necessità sanitarie, economiche, patrimoniali etc.

In questo caso allo stesso può essere affiancato un soggetto che lo sostituirà o rappresenterà nel compimento delle attività che egli non è più in grado di compiere. Questa persone potrà essere un parente, come il coniuge o un figlio, oppure anche un soggetto esterno al nucleo familiare, spesso individuato dall’elenco delle persone disponibili a essere nominato amministratore di sostegno presente presso il locale Tribunale o le Regioni.

Analizziamo brevemente dove, da chi e come deve essere presentata la domanda volta proprio a ottenere la nomina dell’amministratore di sostegno (di seguito ads):

  1. La domanda ha la forma di un ricorso che deve essere depositato nella Cancelleria della Volontaria Giurisdizione, ossia un particolare ufficio che si trova all’interno del Tribunale del luogo dove il soggetto interessato è residente o dimora abitualmente.

  2. La domanda può essere presentata dallo stesso soggetto che ha necessità di vedere per sé nominato un ads, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado (figli e genitori, fratelli e sorelle, nipoti e nonni, nipoti e zii, bisnipoti e bisnonni, cugini), dagli affini entro il secondo grado (suocero e genero, suocero e nuora, marito e fratello della moglie etc.), dal tutore, dal curatore o dal Pubblico Ministero.

  3. Nel ricorso è necessario indicare:

– generalità del beneficiario e sua dimora abituale;

– il nominativo ed il domicilio, se conosciuti, del coniuge, degli ascendenti, dei discendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario;

– le motivazioni per le quali si chiede la nomina dell’amministratore di sostegno, specificando il tipo di infermità che affligge la persona.

È importante allegare al ricorso documentazione a giustificazione della situazione così rappresentata, come certificati medici, verbali d’invalidità, eventuali relazioni degli assistenti sociali etc.

È inoltre richiesta l’indicazione della “trasportabilità”, o meno, del beneficiario.

Infatti il Giudice tutelare deve conoscere la persona per constatare l’effettiva necessità di nomina di un ads, dunque se la persona non può recarsi in Tribunale per essere sentito dal Giudice, quest’ultimo dovrà recarsi personalmente nel luogo in cui egli o ella si trova.

Una volta constatata la necessità dell’ads per quel soggetto, il Giudice tutelare predispone un decreto di nomina nel quale indica:

– Le generalità della persona che dovrebbe essere assistita dall’amministratore;

– la durata dell’incarico (a tempo determinato o indeterminato);

– gli atti che l’amministratore ha il potere e dovere di compiere in nome e per conto dell’amministrato;

– gli atti che il beneficiario può compiere solo se assistito dall’ads;

– i limiti di spesa che l’ads può sostenere con le somme di cui il beneficiario ha la disponibilità;

– la periodicità con cui l’ads deve relazionare al Giudice tutelare circa l’attività svolta e le condizioni del beneficiario.

  1. Lo stesso provvedimento indica anche la data dell’udienza di giuramento dell’amministratore di sostegno. Dopo aver giurato innanzi al Giudice tutelare, l’ads può chiedere, sempre alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione che si trova all’interno del Tribunale, una copia autentica del decreto di nomina e del verbale del proprio giuramento: con questo documento potrà poi possibile interfacciarsi con l’Ospedale, le banche, le poste e tutti gli Enti, Aziende e Uffici.

Per il rilascio della copia autentica viene richiesta dalla cancelleria una marca da bollo, dunque per evitare spese inutili è bene richiedere inizialmente una copia autentica del decreto e del verbale di giuramento di cui poi conservare alcune fotocopie semplici; le ulteriori copie autentiche possono essere eventualmente richieste dall’ads alla Cancelleria man mano che gli enti le richiedono.

Nei prossimi articoli vi spiegheremo in che cosa consiste la differenza tra procura generale e amministrazione di sostegno e come si svolge in concreto l’attività dell’ads una volta nominato.

Consumatori Attivi resta a disposizione di tutti coloro che per curiosità o necessità volessero approfondire questo strumento o avessero bisogno di chiarimenti o aiuto sia nel richiedere la nomina di un amministratore di sostegno sia nel gestire un’amministrazione di sostegno. Potete venire a trovarci dunque presso il nostro sportello di Udine, via Tricesimo n. 101/a, oppure potete scriverci alla mail: info@consumatoriattivi.it o, ancora, potete chiamarci ai numeri 04321721212 o 3473092244. Troverete persone competenti e cordiali ad accogliervi.

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