Non incassate quell’assegno

Non incassate quell’assegno privo della dicitura non trasferibile! Vi costerebbe molto caro

Lo sapevate che portare all’incasso un assegno bancario, circolare o postale di importo pari o superiore a 1000,00 € privo della dicitura “non trasferibile” comporta una sanzione che attualmente può andare da 3.000,00 € a 50.000,00 €? Molti consumatori infatti ci hanno segnalato come siano stati vittime inconsapevoli di tale prescrizione. Capita infatti che ci si trovi tra le mani un vecchio blocchetto di assegni e che non si faccia caso a questo particolare. Così lo si compila con luogo, data, nome del beneficiario, importo e firma e lo si consegna al creditore affinchè lo incassi. Sia che lo si consegni allo sportello della banca per l’incasso sia che lo si versi attraverso un ATM evoluto l’istituto di credito deve segnalarlo automaticamente ai fini dell’antiriciclaggio. Quindi anche se l’incasso dell’assegno va a buon fine e viene effettuato dal soggetto indicato sull’assegno spetta poi l’amara sorpresa. Infatti seguirà la notifica da parte della Ragioneria territoriale del Ministero dell’Economia, Nucleo antiriciclaggio, che annuncerà una sanzione tra i 3mila e i 50mila euro. C’è la possibilità di ricorrere all’oblazione riconoscendo così l’errore, la dimenticanza o la svista ma in tal modo automaticamente si accetterà di pagare un importo che va da un terzo della sanzione massima (e dunque da 16.666,00 euro) al doppio della sanzione minima (e dunque € 6000,00). Resta comunque la possibilità di inviare una memoria al MEF per dimostrare la dimenticanza e così cercare di ottenere uno sconto. La sanzione è a carico sia di chi ha emesso l’assegno sia di chi lo riceve, ma non invece dell’istituto di credito trattatario. Questa previsione di cui alla legge antiriciclaggio del 2007 inasprita nelle sanzioni con il d.lgs. 90/17 è stata contestata sin dalla sua adozione perchè giunge a puntire non solo chi utilizza gli assegni trasferibili per fini illeciti ma anche chi li ha incassati in maniera assolutamente lecita e trasparente, per colpa di un mero vizio formale o cavillo burocratico… Le banche ormai sono tenute a consegnare libretti di assegni con la dicitura “non trasferibile” e, qualora il blocchetto di assegni o l’assegno di cui siamo in possesso non rechi tale dicitura, potremo noi inserirla a penna.Ad oggi dunque è allo studio uno schema di decreto legislativo che conceda di accedere alle autorità fiscali alle informazioni raccolte nel contrasto all’antiricilaggio andando a ridurre le sanzioni previste solo lo scorso anno riportandole al criterio della proporzionalità così evitando di creare un effetto distorsivo nel sistema poichè a farne le spese oggi è quasi sempre il cittadino onesto. Noi aggiungiamo che non può essere esclusa da questa vicenda la responsabilità degli istituti di credito che anzichè rifiutarsi di trattare l’assegno pure lo versano ma poi segnalano il fatto al MEF attivando quindi l’allert che farà scattare la sanzione nei confronti del povero malcapitato! Nemmeno si parlasse di Caino… Noi ci stiamo attivando affinchè anche in questo caso il cittadino possa essere tutelato e le responsabilità ricadano anche sull’Istituto di credito.

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