Fisco o Psyco-Fisco?

La domanda sorge spontanea se si considera che entro la fine di giugno i contribuenti italiani erano chiamati a 144 appuntamenti con il Fisco, salvo poi prorogarne una buona parte il giorno prima, che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare (la n.7/e del 25.06.21) di sole 539 pagine con le delucidazioni sulla compilazione del modello per la dichiarazione dei redditi, che con un comunicato stampa emesso la sera del 28 giugno il MEF ha annunciato che verrà emesso un DPCM che prorogherà il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA dal 30 giugno al 20 luglio per i contribuenti ISA e i forfettari

Più che di “sostegni” si sente l’esigenza di un’amministrazione di sostegno per il fisco italiano prima che si renda necessario un trattamento sanitario obbligatorio!

Ma procediamo con ordine.

Il DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis” in vigore dal 26.5.2021, all’art. 9, comma 1 stabilisce la proroga dei termini in materia di notifica delle cartelle di pagamento nonché di versamento delle relative somme. Con una disposizione di natura transitoria contenuta nel comma 2 dell’art. 9 in esame si stabilisce altresì che “restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 al [26 maggio 2021] e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora … nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte”.

Il Decreto in esame, quindi, modifica nuovamente l’art. 68, comma 1, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, prorogando dal 30.4.2021 al 30.6.2021 la sospensione dei termini di versamento delle somme derivanti da:

  1. cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione
  2. avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010
  3. atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione
  4. atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910 
  5. atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, Finanziaria 2020

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 20.08.2020 n.25/E è intervenuta, poi, precisando che, per effetto della previsione di cui all’art. 68, risultano sospesi: 

  1. i termini di pagamento (e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo), relativi a carichi, affidati all’Agente della riscossione, derivanti da avvisi esecutivi dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia delle Dogane e dell’INPS e da atti esecutivi di cui all’art. 1, comma 792, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), ovvero da ruoli / cartelle, in scadenza nello stesso periodo (compresi quelli dilazionati ex art. 19, DPR n. 602/73), con conseguente “congelamento”, per la durata dello stesso periodo di sospensione, dell’applicazione degli interessi di mora ex art. 30, DPR n. 600/73;  la notifica di nuove cartelle di pagamento (e, di conseguenza, le attività di recupero, anche coattivo), afferenti i carichi affidati prima dell’inizio del periodo di sospensione nonché durante tale periodo;
  2. le attività di recupero, anche coattivo, dei carichi (avvisi di accertamento esecutivi / avvisi di addebito / atti esecutivi e ruoli / cartelle di pagamento) già scaduti prima del periodo di sospensione, con “congelamento” degli interessi di mora durante la sospensione.

Con particolare riguardo alla sospensione dei versamenti, la stessa originariamente operava relativamente alle somme in scadenza nel periodo 8.3 – 31.5.2020. I versamenti sospesi, dovendo essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, risultano dovuti entro il 30.6.2020, anche se tale termine risulta già prorogato (in virtù di un comunicato stampa!) al 20.07.21 per i contribuenti soggetti agli ISA e forse al 31 agosto in virtù dell’annunciato nuovo maxi-decreto.

Il termine finale di sospensione, originariamente fissato al 31.5, è stato più volte oggetto di proroga, con conseguente slittamento anche del termine di effettuazione dei versamenti sospesi: prima al 30.04.21, con obbligo di versamento in un’unica soluzione entro il 31.05.21, poi come sopra accennato, il DL n.73/21 ha prorogato dal 30.04 al 30.06.21 il termine di sospensione e, pertanto, i versamenti in scadenza nel periodo 8.3.2020 – 30.6.2021 dovrebbero effettuarsi in un’unica soluzione entro il 31.7.2021, con possibilità di “grazia” sino al 2 agosto, in quanto, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione sul proprio sito Internet “il pagamento sarà considerato tempestivo anche se effettuato entro il 2 agosto in quanto la scadenza fissata dal DL 73/2021 coincide con il sabato”. Resta salva la possibilità di chiedere, prima della scadenza, la rateizzazione in alternativa al pagamento in un’unica soluzione. Tale previsione, come già anticipato, sarà oggetto di ulteriore slittamento al 20 luglio per i contribuenti ISA e forfettari, ma non è escluso che vengano concesse altre proroghe per altre categorie di contribuenti.

Per effetto dell’ampliamento dal 30.4 al 30.6.2021 (che slitterà ancora) del periodo di sospensione delle somme derivanti da cartelle e avvisi di accertamento disposto dal comma 1 dell’art. 9 in esame la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza / prescrizione disposta dal comma 4-bis dell’art. 68, DL n. 18/2020 opera relativamente alla notifica di: 

  1. cartelle di pagamento relative a entrate tributarie / non tributarie derivanti da affidamenti all’Agente della riscossione nel predetto periodo 8.3.2020 (o 21.2.2020) – 30.6.2021 (in luogo del 30.4.2021) e, successivamente, fino al 31.12.2021;
  2. cartelle di pagamento (escluse quelle riferite alle entrate degli Enti territoriali) derivanti da affidamenti all’Agente della riscossione anche successivamente al 31.12.2021, relative a: – dichiarazioni presentate nel 2018, per le somme dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dagli artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72; – dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017, per le somme dovute ex artt. 19 e 20, TUIR; – dichiarazioni presentate nel 2017 e 2018, per le somme dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’art. 36-ter, DPR n. 600/73.

L’avvicinarsi della dead line per la ripresa dell’attività di riscossione ha evidentemente allarmato attività economiche e associazioni di categoria, perché, dopo mesi di chiusure e restrizioni con forti contrazioni di redditi e ricavi, ora che le forze devono necessariamente concentrarsi sulla ripresa, immaginare che i contribuenti vengano letteralmente travolti da tutte le scadenze con l’angoscia di vedersi pignorare direttamente i conti correnti – magari già esanimi – in caso di inadempimento, rasenta un vero atto di “sciacallaggio” da parte del Fisco.

E così il Governo ha annunciato due giorni prima della scadenza (perpetrando una assai poco virtuosa prassi che si tramanda da anni e che l’emergenza sanitaria ha solo aggravato) di voler ulteriormente prorogare i termini per il versamento delle imposte e la ripresa dell’attività di riscossione.

Ulteriore novità all’ordine del giorno del MEF è la possibilità di rateizzazione in 36 mesi, decorrenti dal 1 settembre 2021, dei debiti per rate scadute e non pagate per cartelle esattoriali sospese da marzo 2020.

Certo è che la tecnica del mero rinvio appare insoddisfacente, perché non fa altro che spostare più in là il problema, con il rischio di ingrandirlo, anziché risolverlo.

Il perdurante stato di emergenza in cui versa l’Italia doveva ispirare – e si spera possa ancora farlo – una profonda riforma fiscale, che ad oggi continua a rappresentare l’unica vera urgenza del nostro Paese, considerato che è il fisco, insieme alla burocrazia, il freno per lo sviluppo economico. E lo è da decenni, la pandemia l’ha ulteriormente aggravato, mettendone in luce tutte le iniquità.

Bene, quindi, dare ancora un po’ di sollievo, ma purché all’ulteriore proroga si accompagni una radicale riforma fiscale.

E difatti Draghi ha annunciato di voler ridisegnare le aliquote e gli scaglioni Irpef in modo da alleggerire il prelievo sui cedi medi, ovvero coloro che guadagnano dai 28 ai 55mila euro, il motore del Paese, da troppo tempo affaticato e che se si inceppa causerebbe un pericoloso ampliamento della già vasta platea dei c.d. “nuovi poveri”, oltre a far saltare tutti i piani di ripresa. Da anni l’Ordine dei Dottori Commercialisti chiede proprio di rendere la curva di progressività delle aliquote più lineare e soprattutto senza sovrapposizioni, così da rispettare finalmente l’art. 53 Cost.

Va ricordato, infatti, che in Italia purtroppo per lo stesso reddito si applicano sistemi di calcolo differenziati a seconda che si tratti di lavoratori dipendenti (i quali, oltre ad avere fino ad una certa soglia di reddito un bonus di 100 euro mensili, godono delle detrazioni di lavoro dipendente e di una base imponibile diversa anche per il calcolo dell’ISEE) o di lavoratori autonomi (i quali possono godere fino a 65 mila euro della flat tax con tassazione al 15% o in via ordinaria, molto più pesante perchè opera per scaglioni di reddito).

Le proposte non mancano, probabilmente manca il coraggio da parte della politica per timore di scontentare il rispettivo elettorato. Giova evidenziare che la più grande riforma fiscale risale al 1973/1974 con la regolamentazione dell’IVA, dell’IRPEF, dell’IRPEG e delle altre imposte indirette, mentre il testo unico sulle imposte sui redditi è datato 1988.

Ebbene: dal 1974 si sono susseguite oltre 1200 leggi che hanno modificato l’impianto esistente, sovrapponendo norme su norme a riprova della sindrome ossessiva compulsiva del nostro legislatore, creando una confusione tale che né i professionisti né lo stesso fisco spesso sono in grado di dipanare, con il risultato di aumentare la litigiosità e intasare le commissioni tributarie, le quali, per una singolare anomalia, pur costituendo la declinazione della giustizia tributaria, non sono composte da giudici togati.

Insomma, se riformare il nostro sistema fiscale appare sicuramente un’impresa titanica, va anche detto che l’Italia è all’ultima chiamata: o si avrà il coraggio di attuare una rivoluzione fiscale o non resterà che il trattamento sanitario obbligatorio per il nostro “psyco-fisco”.

Avv. Ester Soramel                                                                       

Dr. Andrea Boemo

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