Decreto Sostegni Bis, Mutui Casa e Giovani

Agevolazioni per i mutui ai giovani. Le novità del Decreto Sostegni bis.

Il Decreto Sostegni bis contiene importanti novità volte a favorire l’accesso al credito per i giovani che si accingono ad acquistare la prima casa.

La prima misura interessante da questo punto di vista riguarda la platea dei soggetti che possono accedere al Fondo di garanzia per i mutui per l’acquisto e la ristrutturazione della prima casa, già previsto dalla Legge di bilancio 2014 (L. n. 147/2013).

Ricordiamo che attraverso questo Fondo lo Stato si fa garante per l’accensione di mutui ipotecari per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari, da adibire ad abitazione principale.

La possibilità di fruire di tale garanzia statale è stata ampliata anche a coloro che non hanno ancora compiuto 36 anni, laddove prima della modifica ad opera del decreto sopra citato l’accesso al Fondo era riservato ai giovani di età inferiore ai  trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all’articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n.  92.

Secondo quanto previsto dal decreto sostegni bis, potranno dunque accedervi i giovani under 36 che abbiamo un ISEE non superiore a 40 mila euro annui per un valore massimo di 250.000 €.

Un’altra novità riguarda la percentuale massima della garanzia concessa dal Fondo che passa dall’attuale 50 all’80% della quota capitale del mutuo.

Le domande per accedere al Fondo, in base alle condizioni agevolate previste dal Sostegni-bis” potranno essere presentate a partire dal 24 giugno siano al 30 giugno 2022.

Evidente che si tratti una misura di favore per i giovani, sia per coloro che non potrebbero avere un garante, ma anche per coloro che altrimenti sarebbero stati costretti a chiedere ai propri genitori, come avviene in molti casi, di farsi da fideiussori nei confronti della banca.

Sempre in quest’ottica, ricordiamo che il decreto il “Sostegni-bis” prevede anche l’esenzione dall’ l’imposta di registro (che ammonta al 2% del valore catastale della casa) nonché dall’ Imposta ipotecaria e catastale. Tale misura si applica sia per gli atti di trasferimento oneroso della proprietà di prime case (eccezion fatta per gli immobili di lusso), ma anche per gli atti costitutivi di usufrutto, nuda proprietà, uso e abitazione.

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