Sanzioni a WindTre e Iliad

Privacy: sanzioni a Wind Tre e Illiad. Come difendersi dal marketing selvaggio

Il Garante della Privacy ha sanzionato due compagnie telefoniche per violazione della normativa sul trattamento dei dati personali dei propri clienti. In particolare Wind Tre Spa è stata sanzionata per circa 17 milioni di euro. L’accusa è di aver effettuato “numerosi trattamenti illeciti di dati, legati prevalentemente ad attività promozionali”. Per quanto riguarda Iliad invece il trattamento dei dati personali “è stato trovato carente sotto altri profili, in particolare in merito alle modalità di accesso dei propri dipendenti ai dati di traffico” con conseguente comminazione della sanzione di 800.000,00 euro. Il tutto è partito dalle numerosissime denunce che giungono quotidianamente all’Autority da parte di cittadini che lamentano di essere stati vittime di ‘marketing selvaggio’. In particolare – riporta il Garante – “gli utenti lamentavano la ricezione di contatti promozionali indesiderati, effettuati senza consenso tramite sms, e-mail, fax, telefonate e chiamate automatizzate. In numerosi casi, inoltre i segnalanti dichiaravano di non esser stati messi in grado di poter esercitare il proprio diritto di revoca del consenso o di opposizione al trattamento dei loro dati per finalità di marketing (anche a causa di imprecisioni nell’indicazione dei canali di contatto presenti nell’informativa). In altri casi veniva lamentata la pubblicazione di dati personali negli elenchi telefonici pubblici nonostante l’opposizione (a volte reiterata) degli interessati. Dall’istruttoria è inoltre emerso che le app MyWind e My3 erano impostate in maniera tale da obbligare l’utente a fornire, ad ogni nuovo accesso, una serie di consensi per diverse finalità di trattamento (marketing, profilazione, comunicazione a terzi, arricchimento e geolocalizzazione), salvo poi consentire di revocarli trascorse 24 ore”.

Oltre a ciò gli accertamenti del Garante hanno messo in luce diversi gravi illeciti nella filiera dei partner commerciali di Wind Tre, anche con attivazione non autorizzata di contratti. Uno dei partner del gestore telefonico – che aveva sub affidato (peraltro senza alcun atto giuridico) intere fasi dei trattamenti a call-center che raccoglievano i dati illecitamente – è stato multato per 200mila euro dal Garante con conseguente divieto di utilizzare i dati raccolti e trattati da agenti presenti sul territorio nazionale (denominati “procacciatori”) in totale spregio delle norme in materia di protezione dati. Le misure correttive previste da Wind Tre non sono state ritenute adeguate dal Garante. Oltre alla sanzione pecuniaria l’Autorità ha vietato a Wind il trattamento dei dati acquisiti senza consenso e le ordinato di adottare misure tecniche e organizzative al fine di avere un effettivo controllo sulla filiera dei partner, nonché procedure per rispettare la volontà degli utenti di non essere disturbati”.

“Nel corso della stessa riunione del 9 luglio, il Garante ha preso in esame anche le risultanze degli accertamenti disposti nei confronti di un altro gestore telefonico, Iliad, che è stato trovato carente sotto altri profili, in particolare in merito alle modalità di accesso dei propri dipendenti ai dati di traffico e che per tali ragioni, è stato sanzionato per 800.000 euro”.

Ma come difendersi dal telemarketing?

Ad ogni ora del giorno veniamo disturbati da telefonate commerciali sia sul telefono fisso che sul cellulare. Il Registro delle opposizioni, istituito nel 2010, ha avuto un’efficacia limitata in considerazione anche del fatto che esso consente solo ai titolari di linea fissa presenti sugli elenchi telefonici pubblici di iscriversi on line. Solo da fine 2020 dovrebbe entrare in vigore il nuovo regolamento che mira a tutelare anche i numeri mobili dalle chiamate commerciali ed ad azzerare, per i nuovi iscritti, tutti i consensi prestati in precedenza (attraverso moduli, carte fedeltà, contratti di cui non si aveva neanche più memoria).  Bisogna comunque ricordare che la registrazione del numero sul registro non ha alcun effetto se abbiamo specificamente autorizzato una società a contattarci per finalità di marketing e attualmente non consente l’iscrizione a chi ha un numero fisso non pubblicato negli elenchi pubblici. 

Ci sono dei modi per potersi difendere dalle chiamate commerciali comunque:

  1. quando sottoscriviamo qualsiasi contratti non forniamo l’autorizzazione per l’utilizzo dei nostri dati per fini promozionali, di mercato e di ricerca negando il consenso alla cessione di tali dati a terzi sempre per i medesimi fini;
  2. inseriamo quel determinato numero telefonico nella black list del cellulare così da venire rifiutato in futuro automaticamente;
  3. installiamo una app quale ad esempio TrueCaller o Dovrei Rispondere che ci diranno chi ci sta chiamando. Non sono infallibili però.
  4. se le telefonate dovessero comunque continuare, nonostante la nostra opposizione, anche da parte dello stesso professionista si può segnalare il caso al Garante per la privacy.

Nel caso in cui abbiate il sospetto che dopo una telefonata commerciale vi sia stato attivato un nuovo contratto per l’acquisto di beni o servizi il consiglio è quello di inviare una raccomandata immediatamente al professionista opponendosi all’attivazione di qualsivoglia contratto non avendo mai manifestato il consenso. E’ bene ricordare comunque che i tempi per recedere da un contratto concluso a distanza sono di 14 giorni dalla conclusione del contratto per i contratti di servizi oppure dal ricevimento del bene per i contratti di acquisto di beni di consumo.

Consumatori Attivi con uno sportello ed operatori dedicati al tema resta al fianco dei cittadini che si possono rivolgere al cel. 3473092244, al cel. 04321721212 oppure possono scrivere a info@consumatoriattivi.it 

Related Posts