Che cos’è il Fondo solidarietà mutui “prima casa”? Altrimenti detto Fondo Gasparrini, è stato istituito, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la legge n. 244 del 24/12/2007 che all’articolo 2, commi 475 e ss ed è dedicato a coloro che hanno contratto un mutuo per l’acquisto della prima casa. L’accesso permette di poter ottenere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo fino a 18 mesi.
Che requisiti deve avere il mutuo per ottenere la sospensione? Il richiedente deve aver contratto un mutuo per l’acquisto della prima casa non superiore a 250000,00 euro e deve essere titolare esclusivo o cointestatario di tale immobile sul quale per altro è iscritta l’ipoteca a garanzia del finanziamento. Il mutuo deve essere in ammortamento da almeno 1 anno al momento della presentazione della domanda.
Quali situazioni soggettive di difficoltà economica permettono di accedere al Fondo? La legge n. 244 del 24/12/2007 prevede che possano accedere al Fondo coloro che si trovano in uno dei seguenti casi:
– cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
– cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
– cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
– morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento.
Possono accedere al Fondo anche lavoratori autonomi e lavoratori subordinati che hanno subito una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario? Con il decreto legge n. 18 del 17.03.20 la platea dei beneficiari del Fondo è stata ampliata così come anche la dotazione finanziaria con ulteriori 400.000.000,00 di euro. Ne consegue che per 9 mesi, e dunque sino a dicembre 2020, salvo proroghe, possono accedere:
- I lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato medio giornaliero nel suddetto periodo superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attivita’ operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorita’ competente per l’emergenza coronavirus.
- I lavoratori che hanno subito una sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi oppure una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali). Il Decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze dd. 25 marzo 2020 ha precisato che al verificarsi di tali eventi la sospensione delle rate del mutuo puo’ essere concessa per una durata massima complessiva non superiore a:
a) 6 mesi, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
b) 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
c) 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata supe-riore di 303 giorni lavorativi consecutivi.
Quali documenti devo allegare alla domanda di accesso al Fondo? Il richiedente deve allegare all’istanza di accesso al Fondo copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito, o la richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito, o la dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilita’ del lavoratore, con l’indicazione del periodo di sospensione e della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro. Il d.l. 18/20 all’art. 54, prevede che non debba essere presentato l’ISEE ai fini della richiesta stante il particolare periodo che stiamo affrontando legato all’emergenza Covid-19
Chi non può accedere al Fondo? Sono esclusi dall’accesso al Fondo chi:
• È in ritardo nel pagamento delle rate di oltre 90 giorni consecutivi
• Si è visto comunicare la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto, anche attraverso la notifica dell’atto di precetto
• Sta subendo una procedura esecutiva sull’immobile oggetto di ipoteca
• È destinatario di agevolazioni pubbliche
• Ha un’assicurazione efficace nel periodo di sospensione che copre, con il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione, il rischio che si verifichino gli eventi coperti dal Fondo.
Che conseguenze implica la sospensione del mutuo?
- La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive;
- Per massimo 18 mesi vengono sospesi la quota capitale e il 50% degli interessi maturati durante il periodo di sospensione.
- Il piano di ammortamento verrà allungato per il periodo di sospensione.
- La sospensione è concedibile anche per i mutui che hanno già fruito di altre misure di sospensione, purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell’ammortamento superiore a diciotto mesi e purché il piano di ammortamento sia ripreso regolarmente da più di tre mesi.
- Durante il periodo di sospensione la banca non può procedere con l’iscrizione della segnalazione come cattivo pagatore alla centrale rischi
Come fare domanda? Il cittadino deve rivolgersi alla banca e comunicare la sua situazione portando tutta la documentazione utile. La domanda deve essere presentata direttamente alla banca che ha concesso il mutuo da parte del cittadino. Sul sito della Consap, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e comunque in banca è disponibile il modulo che deve essere compilato. Dal giorno della presentazione della domanda completa di tutti i documenti, la banca interrompe il conteggio dell’eventuale ritardo di pagamento delle rate. Dal giorno della comunicazione al cliente dell’esito positivo dell’istruttoria da parte di Consap, la banca attiva la sospensione dell’ammortamento del mutuo entro 30 giorni lavorativi.
Il Fondo vale anche per commercianti e artigiani o liberi professionisti che hanno acceso un mutuo ipotecario per l’acquisto o la ristrutturazione dell’immobile nel quale esercitano l’attività? No, il Fondo riguarda solo la prima casa. Il Decreto Cura Italia ha previsto particolari linee di intervento per i lavoratori autonomi come ad esempio la moratoria del pagamento delle rate fino al 30 settembre 2020 oppure specifiche garanzie. Necessario è informarsi presso la banca o il proprio consulente.
Per ogni aiuto o informazione contattateci al tel. 3473092244 e alla e.mail: info@consumatoriattivi.it. C’è la possibilità anche di concordare un appuntamento virtuale via skype. Noi ci siamo sempre al vostro fianco