Rimborsi buoni postali: necessario attivarsi

Attenzioni ai buoni postali fruttiferi serie: Q/P, A1, AA1, AA2 e AA3. Necessario attivarsi per rimborsi integrali

Oltre alle ormai note vicende relative al corretto rimborso relativo alla serie Q/P dei buoni postali fruttiferi, che vedono la nostra associazione impegnata in prima linea per la tutela dei risparmiatori nei confronti di Poste Italiane, altri titoli con problemi similari sono quelli appartenenti alle serie , risalenti ai primi anni 2000.

Per la maggioranza di quest’ultimi, infatti, Poste Italiane ha utilizzato, in qualche caso e fino ad esaurimento, i moduli delle serie AF o CE, i quali, oltre a prevedere tassi di rendimento superiori a quelli del corso successivo, indicano anche termini di scadenza e, quindi, di prescrizione più convenienti per i risparmiatori. A ciò si deve aggiungere, inoltre, che Poste non ha provveduto ad incorporare il titolo cartaceo con alcun timbro indicante il rendimento del nuovo corso di buoni, ingenerando pertanto un chiaro legittimo affidamento nel risparmiatore sulla validità delle condizioni migliorative relative alle serie AF e CE.

Cosa accade, dunque, nel concreto? Il risparmiatore si reca presso un ufficio postale al fine di ottenere il rimborso dovuto, ma i dipendenti di Poste Italiane lo negano affermando che tali buoni non apparterrebbero alle serie AF e CE e che quindi, non solo è pregiudicata la possibilità di ottenere un maggior rendimento, ma che il diritto alla riscossione sarebbe prescritto in applicazione delle peggiorative condizioni dei titoli A1, AA1, AA2 e AA3, quando, a ben vedere, né dal titolo, né da altra documentazione consegnata al risparmiatore, i buoni risultano appartenere ad una serie diversa rispetto a quella risultante dal dato cartolare.

A sostegno della propria posizione, Poste Italiane rileva che il D.M. 19.12.2000 ha disposto l’emissione dei nuovi titoli della serie A1 e AA1 a partire dal 28.12.2000 e che pertanto, pur in assenza del timbro della nuova serie, il risparmiatore doveva sapere che non stava sottoscrivendo buoni fruttiferi non più in vigore. Tale ragionamento viene riproposto dall’intermediario anche con riferimento ai D.M. riguardanti l’introduzione delle serie AA2 e AA3.

Nonostante ciò, la giurisprudenza maggioritaria (Cass. Civ. S.U. 13979/2007), sulla scorta del principio del legittimo affidamento, ha però riconosciuto anche in questo caso la bontà delle posizioni assunte dai risparmiatori rilevando che, in assenza dell’apposizione di timbri che modificano i dati cartolari risultanti dai titoli, devono riconoscersi le condizioni originariamente pattuite. In tal senso anche l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) pare ormai avere un orientamento univoco sul punto. Il Collegio di Coordinamento dell’ ABF (cfr. decisione n. 5674/2013) ha riconosciuto che “[…] il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l’amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all’atto stesso della sottoscrizione del buono”.

In definitiva deve dunque riconoscersi il diritto del risparmiatore a percepire i rimborsi alle condizioni delle serie AF e CE, anche se non più in vigore al momento dell’emissione del titolo.

Per ogni necessità restiamo a disposizione. Chiamateci al tel. 04321721212 oppure al cel. 3473092244 oppure scriveteci una e-mail a info@consumatoriattivi.it.

dr. Mattia Zuccolo

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