Prescrizione buoni fruttiferi postali AA2

Al fine di tutelare la posizione del consumatore, vista la frequente tendenza di Poste Italiane ad errare nell’interpretazione relativa alla prescrizione dei buoni fruttiferi postali AA2 regolamentati dal D.M. 9 marzo 2001, emessi dal 14/04/2001 al 22/10/2001, privando ingiustamente il risparmiatore dall’ottenere il denaro che gli spetta, è necessario preliminarmente precisare la differenza tra scadenza del buono e prescrizione dello stesso: mentre il primo indica il termine ultimo entro cui il titolo produce interessi, la prescrizione, che matura solamente a partire dalla scadenza, fa venir meno il diritto ad ottenere qualsiasi rimborso, sia di capitale che di interesse. In questo contesto, contrariamente a quanto ritiene Poste Italiane, la prescrizione del buono fruttifero AA2 non decorre dal giorno successivo alla scadenza, ma dall’ultimo giorno del settimo anno solare successivo a quello di emissione.

Con riferimento a tali buoni, l’art. 8 del decreto ministeriale sopra richiamato statuisce espressamente che questi ultimi possono essere liquidati, in linea di capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione. Inoltre i buoni fruttiferi in oggetto sono sottoposti, ex art. 8 D.M. 19 dicembre 2000, alla prescrizione dei diritti “trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi

In buona sostanza, ad esempio, secondo l’erronea interpretazione di Poste, se il titolo è stato acquistato in data 15/6/2001 dovrebbe prescriversi il 15/6/2018 (7 anni di scadenza e 10 anni di prescrizione calcolati dal giorno di emissione).

Tale individuazione del giorno da cui far decorrere il termine di prescrizione, però, non è corretta. La prescrizione, infatti, non decorre dal giorno successivo alla scadenza del buono, ma dall’ultimo giorno del settimo anno solare successivo a quello di emissione. Ciò si evince dallo stesso art. 8 del D.M. 9 marzo 2001 il quale chiarisce che:” i buoni fruttiferi postali della serie “AA2” possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”. Tornando al precedente esempio, dunque, si dovrà allora prendere in considerazione il termine dell’anno solare di scadenza del buono fruttifero. Pertanto la sua scadenza sarà necessariamente il 31/12/2008 e, di conseguenza, la sua prescrizione sarà il 31/12/2018.

Tale conclusione è stata altresì confermata dal Collegio di coordinamento dell’ABF (Arbitro Bancario Finanziario), il quale decide questioni di particolare importanza o che hanno determinato orientamenti differenti tra i sette Collegi territoriali. Con decisione del 21 marzo 2019 ha affermato che:” la data di scadenza va individuata nell’ultimo giorno del settimo anno solare successivo a quello dell’emissione. Infatti, la lettera della norma che fissa il termine di scadenza dei titoli, non facendo alcun riferimento al giorno di emissione ovvero alla data di emissione, bens�esclusivamente all’anno di emissione, porta ad individuare siffatto termine alla scadenza dell’anno solare di emissione dei buoni� Ad ulteriore riprova di questo orientamento possono citarsi due recenti pronunce dell’ABF del Collegio di Napoli che non fanno altro che confermare quanto esposto: la Decisione N. 9883 del 09 aprile 2019 e la Decisione N. 9945 del 10 aprile 2019.

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