Assegno senza “non trasferibile”: ridotta la sanzione ma la banca resta impunita

Vi ricordate il nostro articolo-denuncia di qualche mese fa dal titolo “Non incassate quell’assegno”

(https://consumatoriattivi.it/2018/02/non-incassate-quellassegno/)

nel quale evidenziavamo come una norma assolutamente ingiusta (il d.lgs. 231/07, art. 49 e poi da ultimo l’art. 3 del d.lgs. 90/17) era capace di creare la sfortuna economica di molti cittadini che, ignari, si trovavano ad emettere e/o ad incassare assegni privi della dicitura “non trasferibile”. Chiaramente le sanzioni di parecchie migliaia di euro per assegni emessi anche per piccoli importi comunque superiori a € 1000,00 venivano comminate all’emittente e al beneficiario dell’assegno e non alla banca che invece aveva provveduto a regolare l’operazione e che ben poteva avvedersi dell’errore e suggerire al beneficiario di non procedere all’incasso così sostituendolo con la dicitura “non trasferibile”… Sono state comminate a ciascun soggetto (emittente e beneficiario) sanzioni dai 3000,00 euro sino ai 50000,00 euro per assegni con clausola non trasferibile di importo superiore ai 1000,00 euro. E’ bene ricordare come le lettere pervenute ai soggetti interessati consigliassero di pagare la sanzione entro 60 giorni in misura ridotta da parte dell’emittente dell’assegno e da parte del beneficiario, per la modica cifra di 6000,00 euro…
Le voci contrarie a questa norma si sono dunque moltiplicate e con la legge 119/2018 è stato previsto che per assegni di importo inferiore a € 30.000,00 privi della scritta “non trasferibile” venga applicata una sanzione minima pari al 10% del valore dell’assegno da pagarsi sia da parte dell’emittente che da parte del beneficiario. Chiaramente se ci sono aspetti che fanno pensare ad un’operazione di riciclaggio questa previsione non si applica.
Quindi cosa fare? Se malauguratamente doveste trovarvi a ricevere da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze una lettera nella quale vi viene chiesto il pagamento della sanzione predetta non vi resta che inviare alla Ragioneria territoriale dello Stato una memoria specificando i motivi del pagamento e l’assenza delle finalità di riciclaggio, allegando tutta la documentazione utile quali ad esempio fatture, ricevute etc.
In conclusione però… ci sarebbe piaciuto vedere più coraggio da parte del legislatore nel prevedere una responsabilità anche della banca che da corso all’operazione di incasso dell’assegno privo della dicitura “non trasferibile”. Essendo un operatore professionale sul quale il cliente per natura ripone il proprio legittimo affidamento viste le competenze che dovrebbe possedere, doveva essere previsto a chiare lettere l’obbligo da parte dell’istituto di informare per iscritto, prima dell’incasso, dell’irregolarità dell’assegno presentato che viene utilizzato perchè rimasto per anni nel cassetto così da permettere al beneficiario di effettuare le scelte più opportune e dunque incassarlo comunque o presentare l’assegno con la scritta non trasferibile.

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