Accessi in Zona a Traffico Limitato: il punto in diritto

Consumatori Attivi è a fianco dei cittadini che si sono visti notificare i verbali di accesso in ZTL a Udine. Quelli che stiamo analizzando, parebbero affetti da profili di illegittimità. Consumatori Attivi evidenzia, come emergerebbe dai racconti di coloro che si sono visti notificare le contestazioni, una scarsa informazione all’utente con disagi che sono comprensibili in una fase di avvio di un nuovo sistema di monitoraggio ma che, non per questo, devono andare a vessare il cittadino. Già comunque c’è ampia giurisprudenza dei Giudici di pace, ai quali si può ricorrere in questi casi, così come pure al Prefetto, e che possono già aiutare a capire se il verbale può essere contestato o meno. Chiaramente ogni verbale è un caso a sé e dunque è necessaria anche un’analisi puntuale di ciascuna contestazione notificata riferita al caso concreto:

  • In primis ricordiamo come siano legittimi verbali emessi sulla base di rilievi effettuati da apparecchi omologati debitamente segnalati. Innanzitutto la presenza del “varco attivo” deve essere ben visibile. Il Codice della strada prescrive che la distanza minima che deve esserci tra il segnale stradale e l’ingresso nella ZTL è di 80 metri, tenendo anche conto della velocità dei veicoli sulla strada. Tale distanza permette anche all’automobilista che non conosce la zona di vedere le limitazioni.
  • La contestazione relativa alla violazione del divieto di circolazione in una ZTL può non essere immediata ma deve avvenire entro il termine perentorio di 90 giorni dall’infrazione pena la nullità.
  • La violazione contestata deve essere documentata dalle immagini recuperate dagli appositi dispositivi posizionati ai varchi di accesso. Tali immagini devono necessariamente riportare tra informazioni: l’identificazione dei veicoli, il luogo, il tempo ex articolo 3 del d.p.r. n. 250/1999 primo comma.
  • In tema di pluralità di multe per le infrazioni commesse nelle zone a traffico limitato, occorre ricordare che non ogni rilevazione, ma ogni accesso alla ZTL costituisce un illecito distinto. Logica conseguenza è che nel caso di rilevazioni simultanee, non è possibile elevare più contravvenzioni. Qualora quindi vengano notificate una pluralità di multe (le cosiddette multe seriali) esse vanno annullate, tutte ad esclusione della prima. Il principio è quello fissato dall’articolo 8 della legge 689 del 1981 e poi trasfuso nell’articolo 198 del codice della strada, per cui chi «con una sola azione od omissione» commette «più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo». Diversamente, il giudice deve motivare se ritiene che il trasgressore sia entrato nella ZTL una sola volta e vi si sia trattenuto, o se ritiene che vi sia entrato una volta per ciascuna rilevazione
  • Nel caso in cui venga contestato il passaggio nella ZTL fuori dall’orario ammesso con uno scarto di qualche minuto diverse pronunce dei Giudici di pace che hanno avuto modo di affrontare il tema hanno accolto il ricorso allorchè lo scarto fra l’orario di entrata in vigore del divieto e quello del passaggio è racchiuso in qualche minuto. Già il Giudice di pace di Bologna con una pronuncia del gennaio del 2007 aveva introdotto il principio dell’errore incolpevole dell’automobilista che accede alla Ztl in orario pressochè coincidente (minima differenza di orario) con l’inizio o la fine del rilevamento. In alcune città l’orario corrente viene indicato nei display ai varchi alla Ztl proprio per fornire all’automobilista un’informazione corretta sull’orario corrente. Si auspica comunque che lo scarto di qualche minuto tra l’ora di effettivo ingresso e l’ora di apertura della ZTL venga considerato quale errore incolpevole a meno che non divenga una brutta abitudine.
  • Visto che diverse sentenze hanno sancito la nullità delle multe seriali per chi entra nella ZTL senza permesso valido se il titolare dell’autorizzazione non l’ha rinnovata per una dimenticanza ovvero se c’è stato un disguido tecnico che ne ha ostacolato il rinnovo essendo il trasgressore in buona fede, si confida che simile soluzione venga adotatta per chi è entrato nella ZTL pur con il permeso valido ma senza averlo comunicato nuovamente al Comando di Polizia Municipale essendo in buona fede ed avendo riposto un legittimo affidamento in merito al diritto da essi vantato considerata anche la mancanza chiare e univoche indicazioni.
  • I residenti con il permesso di transito e sosta nelle ZTL non possono chiedere il risarcimento dei danni al Comune per le multe ricevute per il parcheggio in altre zone con divieto di sosta perché i posti a loro assegnati sono occupati.
  • In caso di nuova immatricolazione di un veicolo per smarrimento della targa, il permesso di circolazione nelle zone a traffico limitato riferito alla targa smarrita non vale per la targa nuova, restando il veicolo identico in senso materiale, ma non in senso giuridico [3]. Va quindi pagata la multa emessa per ingresso senza autorizzazione nella Ztl anche se quel veicolo, munito di permesso con una specifica targa, perde la targa e ottiene una nuova immatricolazione. Non è il veicolo ma la targa ad avere il permesso per l’area a traffico limitato.

Vi sono poi ulteriori motivi di nullità accertati dalla giurispudenza, quali:

  • Un altro motivo di nullità è quello relativo che riguarda il caso in cui non venga indicata l’ordinanza (e i suoi estremi) che ha istituito la ZTL e che ha, dunque, limitato l’accesso all’area. In tali ipotesi l’automobilista non viene messo in grado di conoscere quale Autorità amministrativa ha assunto la relativa determinazione.
  • Allo stesso modo l’articolo 7 del codice della strada prescrive anche che la contravvenzione dovrebbe indicare se i rilievi riscontrati con le telecamere siano stati autorizzati dal Prefetto o meno.
  • È nulla anche l’ordinanza del sindaco del Comune che regolamenta sosta, accessi e sanzioni per la ZTL della città, perchè tale potere spetta al dirigente dell’ente locale responsabile del servizio traffico e mobilità, salvo alcune eccezioni(urgenza di emettere l’ordinanza)

Il codice della strada prevede tre differenti tutele:

  • il ricorso al Giudice di Pace, da presentare entro 30 giorni dalla contestazione della violazione. Tale impugnazione però costerebbe per il presunto trasgressore in alcuni casi più della sanzione comminata…
  • il ricorso amministrativo al Prefetto da proporsi entro 60 giorni dalla contestazione della violazione da proporsi mediante lettera raccomandata A/R, oppure presentandolo a mano, presso l’ufficio competente della Prefettura o anche al Comando della Polizia Municipale da cui dipende l’ufficiale che ha redatto il verbale, che lo trasmetterà a sua volta al Prefetto.
  • il ricorso in autotutela avanti all’organo che ha contestato la violazione.

NB: GIOVA EVIDENZIARE PER ALTRO COME IL REGOLAMENTO PER L’ACCESSO E LA CIRCOLAZIONE NELLA ZTL DEL COMUNE DI UDINE DEL 7 GIUGNO 2004 PREVEDEVA SOSPENSIONE DELLA VALIDITA’ DEL PERMESSO PER TRENTA GIORNI PER COLORO AI QUALI VENGONO CONTESTATE PIU’ DI DUE VIOLAZIONI PER IL MANCATO RISPETTO DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI ACCESSO E SOSTA NELLA ZTL (ART. 5). IN CASO DI RECIDIVA, OVVERO AL MOMENTO DELLA CONTESTAZIONE DI UN’ULTERIORE VIOLAZIONE, VERRA’ REVOCATO IL PERMESSO PER TUTTO IL PERIODO DI VALIDITà DELLO STESSO….quindi ci potremmo trovare con soggetti che purtroppo non possono fare a meno dell’accesso all’area ZTL per ragioni di lavoro o per ragioni di salute etc etc che si vedrebbero penalizzate per un sistema fin troppo rigoroso…

Consumatori Attivi resta al fianco dei cittadini per ogni supporto precisando che ogni caso è a sé e quindi deve essere valutato caso per caso se ci sono profili di illegittimità o meno. Per quelli con profili di nullità non può che essere consigliato ai cittadini di presentare ricorso anche con il nostro aiuto entro i termini fissati dalla legge al Prefetto, per i casi più eclatanti e già oggetto di numerose pronunce della giurisprudenza ovvero con le impugnazioni avanti al Giudice di Pace.

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