Belli sono i monti innevati e molta gola ci fa trascorrere una giornata sulla neve distraendoci dalle noie quotidiane. Purtroppo però la tanta soffice neve caduta in questi giorni sta creando non poche insidie per chi decide di avventurarsi su pendii scoscesi. Quasi quotidianamente infatti sentiamo parlare di valanghe prodottesi naturalmente o a causa del passaggio di qualche avventuriero dei monti. In questo articolo non vogliamo soffermarci sui consigli e le accortezze da seguire per poter affrontare in sicurezza l’escursione in montagna con la neve. Per questo vi invitiamo a consultare siti specializzati quali www.cnsasa.it.
Nostro compito e’ invece approfondire quelle che sono le conseguenze penali, amministrative e civili (e dunque le responsabilita) per chi si trova “coinvolto” in una valanga. In primo luogo non dobbiamo sottovalutare i profili penali che vengono in rilievo nel caso in cui uno sciatore causi una valanga. L’art. 422 c.p. prevede il reato di strage che è configurabile nel caso in cui un soggetto abbia provocato apposta una valanga per uccidere qualcuno o comunque per mettere in pericolo la pubblica incolumità. Se tale intenzione non c’e’ allora può parlarsi tuttalpiù del reato di valanga previsto dall’art. 426 c.p. Questo reato è configurabile nel momento in cui il soggetto cagioni la caduta di una valanga (e dunque un distacco di massa nevosa di ragguardevoli proporzioni) mettendo così in pericolo l’incolumità pubblica (e dunque la vita e l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone). Questi due reati che presuppongono il dolo dell’autore e dunque la volontà di cagione il danno, cedono il passo al reato previsto dall’articolo 449 del codice penale nel caso in cui l’autore abbia agito con colpa.