Valanga, quanto mi costi?

Belli sono i monti innevati e molta gola ci fa trascorrere una giornata sulla neve distraendoci dalle noie quotidiane. Purtroppo però la tanta soffice neve caduta in questi giorni sta creando non poche insidie per chi decide di avventurarsi su pendii scoscesi. Quasi quotidianamente infatti sentiamo parlare di valanghe prodottesi naturalmente o a causa del passaggio di qualche avventuriero dei monti. In questo articolo non vogliamo soffermarci sui consigli e le accortezze da seguire per poter affrontare in sicurezza l’escursione in montagna con la neve. Per questo vi invitiamo a consultare siti specializzati quali www.cnsasa.it.

Nostro compito e’ invece approfondire quelle che sono le conseguenze penali, amministrative e civili (e dunque le responsabilita) per chi si trova “coinvolto” in una valanga. In primo luogo non dobbiamo sottovalutare i profili penali che vengono in rilievo nel caso in cui uno sciatore causi una valanga. L’art. 422 c.p. prevede il reato di strage che è configurabile nel caso in cui un soggetto abbia provocato apposta una valanga per uccidere qualcuno o comunque per mettere in pericolo la pubblica incolumità. Se tale intenzione non c’e’ allora può parlarsi tuttalpiù del reato di valanga previsto dall’art. 426 c.p. Questo reato è configurabile nel momento in cui il soggetto cagioni la caduta di una valanga (e dunque un distacco di massa nevosa di ragguardevoli proporzioni) mettendo così in pericolo l’incolumità pubblica (e dunque la vita e l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone). Questi due reati che presuppongono il dolo dell’autore e dunque la volontà di cagione il danno, cedono il passo al reato previsto dall’articolo 449 del codice penale nel caso in cui l’autore abbia agito con colpa.

Per quanto riguarda invece le sanzioni ammistrative e particolari prescrizioni per garantire la sicurezza  in montagna e’ demandata la competenza regolamentare alle Regioni ed ai Comuni.  La legge 363/03 all’art. 17, così come previsto anche dalla normativa regionale in materia, esonera concessionari e gestori degli impianti sciistici della responsabilità degli incidenti che possono verificarsi fuori pista. Ulteriormente obbliga i praticanti dello scialpinismo di munirsi di appositi sistemi elettronici (ARVA) per garantire un idoneo intervento di soccorso. Da ultimo è bene ricordare anche la legge regionale del Friuli Venezia Giulia n 24 datata 16 giugno 2017 in materia di valorizzazione e potenziamento del soccorso alpino regionale. All’articolo 10 viene previsto che gli interventi di elisoccorso sono a carico del servizio sanitario regionale che ne sostiene i costi. Solo nel caso in cui non sussiste la necessità di accertamento diagnostico o di prestazioni sanitarie presso un pronto soccorso viene richiesta una compartecipazione alla spesa a carico dell’utente trasportato se tale intervento è stato da quest’ultimo richiesto o è ad esso riconducibile. Ad oggi però non e’ stato ancora definita nel dettaglio la modalità di compartecipazione.  Per danni a persone o cose puo essere sempre invocata la responsabilita’ civile del danneggiante. Alla luce di tutto quanto sopra si raccomanda che l’utente della montagna adotti tutti gli accorgimenti per poter evitare di trovarsi in spiacevoli e pericolose situazioni o di compromettere l’incolumità altrui. Infatti avventurarsi in ambienti innevati senza la necessaria cautela può compromettere la propria incolumità, quella delle persone terze che si trovano sul posto nonché quella degli eventuali soccorritori oltre ai necessari costi che poi gravano sulla spesa sanitaria. La montagna e’ bella ma non va consumata, va rispettata!

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