L’insidia per i consumatori che si accingono a fare la spesa è sempre dietro l’angolo, o meglio, sullo scaffale del supermercato.
La scelta alimentare è senza dubbio una scelta molto complessa, indirizzata verso l’acquisto di un prodotto destinato a soddisfare l’esigenza primaria della nutrizione, nella quale, pertanto, vengono in considerazione non solo interessi di natura prettamente economica, ma anche considerazioni legate alla tutela della salute, nonché interessi di natura etica, religiosa, ambientale ed edonistica.
Si pensi, ad esempio, alla scelta di acquistare uova biologiche piuttosto che uova di galline allevate in gabbia, oppure prodotti con packaging riciclato piuttosto che nuovo di zecca e così via.
Stante l’incapacità dell’alimento di trasmettere con la sua sola fisicità tutte le informazioni relative alle sue caratteristiche, la scelta del consumatore è necessariamente orientata dalle informazioni che il professionista gli mette a disposizione e che trovano la propria disciplina cogente nel regolamento dell’Unione europea n. 1169/2011.
Tale regolamento impone ai professionisti non solo di trasmettere ai consumatori tutta una serie di informazioni obbligatorie circa le caratteristiche dell’alimento, ma stabilisce anche che tali informazioni debbano essere “leali”, ovverosia non debbano trarre in inganno il consumatore, falsando la sua libertà di scelta.
A tal proposito, non può considerarsi una pratica informativa leale quella consistente nell’attribuire all’alimento la presenza di ingredienti in realtà assenti, come avviene nel caso del così detto milk sounding.
Il milk sounding consiste nell’evocare nella mente del consumatore la presenza all’interno dell’alimento del latte, quando invece, come rivela anche una lettura attenta della lista degli ingredienti, esso non è affatto presente.
Per latte si deve intendere, infatti, “…il prodotto della secrezione mammaria normale, ottenuto mediante una o più mungiture, senza alcuna aggiunta o sottrazione”.
Si tratta di un ingrediente avente natura e caratteristiche ben diverse da quella del latte in polvere.
Orbene, la Conad e la Morato hanno messo in commercio dei panini denominati “al latte”, nonostante siano stati ottenuti con l’utilizzo della polvere di latte. Evidente è l’intento del professionista, quello cioè di indurre il consumatore all’acquisto del prodotto evocando nella sua mente la sofficità e l’inconfondibile sapore che solo il latte – quello vero! – sa dare ai prodotti di panificio.
Si tratta certamente di una pratica sleale, denunciata anche dall’Avv. Dongo sui siti internet di Gift e FARE, non dissimile da quella dei casi delle caramelle Galatine e delle “Fettine di latte” Inalpi, prodotti, anche questi, che ben poco avevano a che fare con il vero ed inimitabile prodotto caseario!
Non possiamo che augurarci, pertanto, che le autorità competenti provvedano quanto prima a debellare dal mercato tali pratiche informative sleali, sanzionando i responsabili, a maggior tutela dei consumatori.
Vi invitiamo dunque a Partecipare al Convegno che si terrà il 20 giugno 2018, alle ore 18.00 a Udine in Piazza Libertà 10, nella Loggia del Lionello organizzato dall’Università di Udine, dove interverranno sul tema dell’e-commercealimentare tra regole e opportunità la Prof. Silvia Bolognini, l’avv. Dario Dongo e la dott. Giulia De Luca, nostra validissima e competentissima attivista! Non mancate