Il dies a quo (giorno dal quale) del passaggio dalla presenza reale a quella virtuale
Il covid ha rivoluzionato le nostre vite, sgretolato certezze e azzerato sicurezze, comprese quelle considerate scontate, quali, ad esempio, la necessaria presenza fisica per le assemblee di qualsiasi tipo.
Se mai, infatti, avremmo pensato di ritrovarci a fare yoga online o assistere alla prima della Scala in pigiama sul divano di casa collegati a una qualche piattaforma digitale, mai forse avremmo immaginato di approvare bilanci di società e rendiconti di condominio su zoom, con conseguenti liti e discussioni mitigate dall’obbligo di prenotarsi clickando la “manina”, il che oggettivamente contribuisce a sedare anche gli animi più focosi.
Per quanto riguarda le assemblee condominiali, qual è esattamente il dies a quo della possibilità di migrare dal reale al virtuale?
La risposta la offre la recente sentenza del 13 gennaio 2022 del Tribunale di Bergamo, chiamato a pronunciarsi sulla validità di una delibera condominiale assunta “in telematico” il 5 giugno 2020, ossia prima della riformulazione dell’art. 66 disp. att. c.c. In realtà, il giudice si è espresso solo in punto spese legali, in quanto nelle more del processo, la delibera era stata revocata e convocata nuova assemblea.
In ogni caso, il Tribunale ha ricordato che “la possibilità di svolgere le assemblee condominiali mediante piattaforme telematiche è stata introdotta soltanto con il D.L. 14 agosto 2020 n. 104, poi modificato dal D.L 7 ottobre 2020 n. 125 convertito nella L. 27 novembre 2020, n. 159. In precedenza, il legislatore dell’emergenza aveva unicamente previsto la proroga del mandato dell’amministratore e lo slittamento dei termini per la presentazione dei rendiconti”.
Quindi, in virtù del principio ubi lex non dixit, ubi lex non voluit (Dove la legge volle, parlò; dove non volle, tacque), prima di tale norma non era possibile svolgere in remoto le assemblee condominiali e pertanto la delibera oggetto del contenzioso deve considerarsi radicalmente nulla ab origine (dall’origine).
La decisione in esame appare di semplice e intuitiva comprensione, basandosi sull’ordine temporale degli interventi legislativi. In realtà, per rispettare compiutamente il noto brocardo latino sopra ricordato, bisognerebbe appurare non solo se davvero lex non dixit, ma anche numquam , ossia mai, per concludere che davvero non voluit.
In effetti, la legislazione d’emergenza era intervenuta con l’articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rubricato “Semplificazioni in materia di organi collegiali”, per consentire il regolare funzionamento delle assemblee societarie stabilendo, al quarto comma del prorogato art. 73: “per lo stesso periodo previsto dal comma 1 (n.d.r.: fino alla data di cessazione dello stato di emergenza) le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni, nonché le società, comprese le società cooperative ed i consorzi, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”.
Non solo: l’art. 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, disciplinante il regime temporale di applicabilità delle norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, ammette, anche in deroga alle previsioni statutarie, non solo l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ma anche l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza, già previsto dall’art.2370 c.c., comma 3 (a tal proposito si ricorda che il voto per corrispondenza era previsto per le società quotate in borsa già dal D. lgs. n.58/1998, quando ancora una pandemia non era prevedibile e neppure forse la traslazione di quasi ogni aspetto della vita umana in modalità on line).
Il tribunale di Bergamo non si pone neppure il dubbio dell’applicazione analogica di tali norme, ignorando che invece in molti se l’erano posto leggendo la risposta 1 alle FAQ del 13 marzo 2020 (sezione Riunioni) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo cui “le assemblee condominiali sono vietate, a meno che, nel rispetto della normativa in materia di convocazioni e delibere, non si svolgano in modalità a distanza”, ma, in assenza di qualsivoglia disposizione che possa legittimare il ricorso ai c.d. strumenti di comunicazione a distanza o di videoconferenza anche in ambito condominiale, non si capiva come dare attuazione a quell’inciso “a meno che”.
Sul punto era intervenuto perfino il Ministero della Giustizia rispondendo al quesito di un’associazione, affermando come un parere sull’utilizzabilità di strumenti di collegamento a distanza nelle riunioni condominiali riguarderebbe materie che esulano dalle competenze ministeriali e che pertanto un eventuale intervento ministeriale sarebbe stato inopportuno perché verterebbe su profili di validità delle assemblee suscettibili di tutela giurisdizionale da parte dei condomini, tanto più che comunque un parere ministeriale, oltre che non rivestire alcun carattere vincolante o di interpretazione autentica, rischierebbe di sovrapporsi con l’accertamento eventualmente condotto in sede giurisdizionale nel caso di impugnazione delle assemblee condominiali (Nota Ministero Giustizia 6/4/2020).
Proprio per colmare questo gap, un’associazione di categoria aveva proposto un emendamento al Decreto “Cura Italia”, durante la sua conversione in legge, suggerendo il rinvio a 12 mesi della redazione e della convocazione dell’assemblea relativa all’approvazione del rendiconto consuntivo 2019 con data di chiusura successiva al 31/07/2019, emendamento poi trasformato in un ordine del giorno, recepito dal Governo. Quell’emendamento ha dato il via proprio al D.L. 104/21 che ha introdotto le assemblee condominiali telematiche richiamato dal Tribunale di Bergamo per sancire l’invalidità della delibera impugnata perché approvata quando tale modalità non era prevista (per i condomini).
A ben vedere, quindi, non è vero che il legislatore prima del 14 ottobre 2021 (data in cui il Decreto Agosto è diventato legge) non aveva mai previsto la modalità online per le assemblee come dichiarato dal giudice bergamasco; più precisamente, prima di tale data non erano espressamente previste le assemblee condominiali telematiche, ma questo non vuol dire ritenerle ipso iure vietate, potendo, appunto, soccorrere l’applicazione analogia delle norme per l’assemblea telematica societaria.
Infatti, la legislazione emergenziale che ha consentito agli organi di associazioni, fondazioni, società e consorzi di riunirsi in videoconferenza non ha carattere di privilegio né di competenza esclusiva, ma è “eccezionale” solo in rapporto allo stato di emergenza, il che accomuna, a ben vedere, tutte le riunioni assembleari, le quali, pertanto, dovrebbero beneficiare dello stesso trattamento giuridico per soddisfare il fine generale, ossia consentire il regolare svolgimento delle assemblee nell’interesse comune degli aventi diritto a parteciparvi.
Concludendo, non semper ubi lex non dixit, ubi lex non voluit.