Come ormai tutti ben sappiamo, sull’intero territorio nazionale gli spostamenti sono fortemente limitati e ciò vale anche per Il turismo, anch’esso vietato (al momento) sino al 3 aprile.
In considerazione di questo periodo emergenziale, molti ci chiedono indicazioni su come comportarsi se è già stato prenotato un viaggio verso l’Italia o verso l’estero, viste le restrizioni alla circolazione delle persone imposte in diversi Stati per la tutela della salute di tutti.
Per dare una risposta dobbiamo analizzare il decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18 “Cura Italia” che all’art. 88 richiama le disposizioni di cui all’articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ormai valide in tutta Italia.
In particolare, la disciplina d’urgenza dichiara ex lege la sopravvenuta impossibilità della prestazione e prevede il rimborso dei titoli di viaggio e pacchetti turistici acquistati fino al 3 aprile.
CHI: Più specificamente possono presentare istanza di rimborso
1) coloro i quali sono destinatari di provvedimenti limitativi della libera circolazione (quarantena, permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ricovero, divieto di allontanamento);
2) coloro che hanno programmato viaggi, soggiorni, partecipazioni a concorsi o eventi nelle aree interessate dal contagio (anche nei casi di concerti o partite di calcio…);
3) titolari di biglietto che hanno acquistato un biglietto con destinazioni estere dove sia stato impedito o vietato l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19
COME: Attenzione però! La norma statuisce, in alternativa, che possa essere rimborsato il prezzo versato per il titolo di viaggio acquistato oppure che venga emesso un voucher di importo pari alla somma rimborsabile e da utilizzare entro un anno dal rilascio.
Nel testo del decreto legge, cioè, non si specifica se sia il venditore del titolo o “il viaggiatore” a decidere quale delle due alternative scegliere. A livello interpretativo, in questo momento, si potrebbe ritenere che tale decisione possa essere presa dal vettore/organizzatore dato che si tratta di disposizioni straordinarie, che prevalgono sulle norme applicabili in situazioni di normalità (che prevedono la restituzione al viaggiatore delle somme versate) . Tuttavia, si sottolinea, che l’emissione del voucher rimane un’alternativa e non una scelta obbligata.
DOVE: L’interessato deve inviare la richiesta al venditore del biglietto entro trenta giorni dalla cessazione dei provvedimenti limitativi della possibilità di circolare, o dal provvedimento di annullamento della manifestazione, o dalla data prevista per la partenza verso destinazioni non più raggiungibili, allegando il biglietto acquistato o un altro documento che comprovi la partecipazione all’evento annullato.
QUANDO: Il vettore provvede al rimborso o all’emissione di un voucher entro quindici giorni da tale comunicazione.
ALTRE INDICAZIONI UTILI: Il decreto si occupa, anche, di “pacchetti turistici” e, a tale proposito, prescrive che le persone, ristrette nella possibilità di circolare nei medesimi casi già citati, possono recedere dal contratto senza pagamento di spese di recesso e con diritto ai rimborsi, così come anche previsto dal Codice del Consumo all’art 41.
Anche in questo caso, però, il decreto da la possibilità all’organizzatore di scegliere se offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, procedere al rimborso integrale, senza spese e senza ulteriori indennizzi, oppure emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.
In ogni caso è importante ricordare che la situazione è in continua evoluzione e che eventuali ulteriori provvedimenti dei prossimi giorni potrebbero modificare le condizioni e i presupposti per i rimborsi, rientri, restituzioni.
Inoltre per un’esatta individuazione delle misure restrittive adottate nei paesi europei ed extra europei è necessario consultare le fonti ufficiali, quali il sito del Ministero degli Affari Esteri e il sito viaggiaresicuri.it, in cui è possibile selezionare lo stato di destinazione o di interesse e prendere visione delle misure vigenti in loco.
Altresì si raccomanda di verificare lo stato dei voli e dei mezzi di trasporto pubblico nei siti delle compagnie di trasporto terrestre, marittimo e aereo. Ogni vettore, infatti, può aver previsto dei termini diversi per la modifica, cambio, modalità di rimborso, soprattutto se si tratta di compagnie extra europee.
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