La Regione in prima linea contro la crisi Coronavirus

Pubblichiamo le prime misure anticrisi a favore delle imprese e delle famiglie approvate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia. Sapendo che il lavoro della Giunta, in particolare e del Consiglio continuerà energico e determinato

Prime misure urgenti per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 1 – Applicazione dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Le misure messe in campo dalla Regione Friuli Venezia Giulia per fronteggiare la crisi economica che investe anche il settore produttivo regionale si intendono compatibili con il mercato interno dell’Unione Europea secondo quanto previsto dall’art. 107, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da eventi eccezionali. Di conseguenza la concessione degli aiuti stessi alle imprese non avviene in applicazione – e con i limiti – della regola de minimis o del Regolamento generale di esenzione (651/2014).

Art. 2 – Finanziamenti agevolati a valere sulle sezioni anticrisi per imprese coinvolte nella crisi derivante dall’emergenza epidemiologica COVID-19

Viene introdotta la possibilità di utilizzare le dotazioni della Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive e della Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio (così come previste dalla legge regionale 26 luglio 2013, n. 6, Assestamento del bilancio 2013) per la concessione di finanziamenti agevolati per il consolidamento finanziario o il sostegno delle esigenze di credito a breve e medio termine per fare fronte ai danni causati alle imprese dalla crisi economica conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19. La norma precisa inoltre che tali finanziamenti agevolati possono essere concessi anche senza l’acquisizione di garanzie reali o fideiussioni bancarie, assicurative o di garanzie rilasciate da confidi o fondi pubblici di garanzia, tenuto conto dell’importo e della durata del finanziamento agevolato e della valutazione della capacità del soggetto richiedente di far fronte ai propri impegni finanziari. Con delibera di Giunta, previo parere della competente Commissione consiliare, saranno stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei predetti finanziamenti e quanto previsto nella stessa avrà effetto immediato e potrà derogare a quanto previsto dal vigente regolamento in materia.

Art. 3 – Sospensione rate sui fondi di rotazione per imprese coinvolte nella crisi derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19

La norma consente alle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all’emergenza attuale, di ottenere la sospensione del pagamento della quota capitale di una rata se annuale o per periodo analogo se la rata è scadenzata su frazione d’anno – senza determinare l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione – qualora siano beneficiarie di finanziamenti agevolati concessi a valere sui fondi di rotazione amministrati dal Comitato di gestione del FRIE, che ricomprendono il FRIE, il Fondo per lo sviluppo delle PMI e dei servizi, la Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive, la Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, il Fondo di rotazione per le imprese artigiane (soppresso ma con mutui ancora in ammortamento) e il Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio (soppresso ma con mutui ancora in ammortamento). La sospensione determina di conseguenza la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo (1 anno) tenendo conto del fatto che la stessa può essere effettuata anche nel caso in cui la traslazione del piano di ammortamento comporti il superamento della durata massima del finanziamento prevista dalla norma di riferimento. L’operazione di sospensione può essere effettuata in relazione a rate in scadenza o già scadute mentre per quanto riguarda gli interessi sul capitale sospeso devono essere corrisposti alle scadenze originarie. In termini pratici: previa richiesta dell’impresa beneficiaria, la banca convenzionata mutuante trasmette all’organo gestore dei fondi la proposta di effettuazione dell’operazione di sospensione, con illustrazione della situazione di temporanea difficoltà aziendale in cui versa l’impresa la quale deve essere determinata dall’attuale emergenza legata al COVID-19, nonché della capacità di continuità economico-finanziaria dell’impresa richiedente una volta superata la temporanea difficoltà.

Art. 4 – Interventi per l’attivazione di garanzia a favore delle imprese coinvolte nella crisi derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19

La norma prevede che le risorse assegnate ai Confidi nel 2016 e 2018, pari a complessivi 4 milioni di euro, per sostenere le imprese coinvolte nella crisi di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, vengano destinate alla concessione di garanzie anche a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica e aventi sede legale o operativa nel territorio regionale. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti, anche in deroga alle vigenti norme di attuazione regolamentare, criteri e modalità per la concessione delle garanzie a favore delle imprese, nonché per la concessione alle stesse di contribuzioni integrative per l’abbattimento delle commissioni di garanzia tramite l’utilizzo delle risorse specificamente destinate pari a 3.800.000 euro da destinare alla concessione di garanzie e 200.000 euro per la concessione delle contribuzioni integrative. È inoltre prevista l’attivazione a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che abbiano la sede legale o operativa nel territorio regionale, di fondi rischi finanziati in passato dalla Regione presso Confidimprese FVG e Confidi Friuli, che presentano disponibilità utilizzabili a tale scopo. Sempre con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti, anche in deroga alle vigenti norme di attuazione regolamentare, criteri e modalità per la concessione delle garanzie a favore delle imprese stesse.

Art. 5 – Misure a sostegno delle attività produttive

È stata introdotta una norma regionale “aperta”, che consenta di adottare misure regionali meglio correlate con gli interventi statali, al fine di evitare sovrapposizioni o anche diminuzione degli effetti. A tal fine si ipotizza di utilizzare i fondi regionali per aumentare, per le imprese del nostro territorio, le intensità contributive previste a livello statale, evitando così modalità diverse di calcolo dei danni da ristorare e duplicazione di adempimenti da parte delle imprese beneficiarie.

A tal scopo l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, anche in forma di credito di imposta, a favore delle imprese dei settori ricettivo, turistico, commercio e dei servizi connessi a tali settori nonché a favore degli esercenti arti e professioni, prevedendo maggiorazioni di intensità contributiva rispetto ai corrispondenti interventi previsti a livello statale. Viene previsto uno stanziamento di 7,5 milioni di euro per l’anno 2020, grazie a un prelevamento dal fondo di riserva.

Art. 6 – Misure urgenti in materia di eventi e manifestazioni turistiche

La norma consente ai beneficiari di contributi, concessi a decorrere dal 15 giugno 2019, per lo svolgimento di eventi e manifestazioni turistiche – in particolare riguardanti progetti che favoriscono la divulgazione dell’immagine del Friuli Venezia Giulia e l’incremento del movimento turistico nonché la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali atte a produrre positivi nello stesso ambito (secondo quanto previsto all’ articolo 62 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21) – che a causa delle disposizioni emanate in ragione dell’emergenza epidemiologica COVID-19, abbiano dovuto o debbano modificare, spostare o annullare le attività programmate e oggetto di contribuzione, di poter fruire, previa richiesta motivata, di proroghe per la realizzazione delle attività entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e per la presentazione delle rendicontazioni anche in deroga a quanto previsto dai rispettivi bandi e dal regolamento. Sono considerate ammissibili a contributo anche le spese relative alle manifestazioni, iniziative, eventi e progetti che non si sono potuti svolgere e quelle relative alle manifestazioni, iniziative, eventi e progetti svolti successivamente. Vengono estese le deroghe anche ai grandi eventi di rilievo nazionale e internazionale di tipo turistico, sportivo, musicale e culturale rispetto ai quali si considerano ammissibili a contributo anche le spese relative agli eventi che non si sono potuti svolgere o che sono stati rinviati e si sono svolti entro il 31 dicembre 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

Art. 7 – Modifica all’articolo 8 della legge regionale 29/2005 e disposizioni concernenti la formazione a distanza

Viene prevista la possibilità di svolgere i corsi di formazione organizzati dal CATT FVG e dai CAT in modalità a distanza (modalità FAD) agli agenti e rappresentanti di commercio, fermo restando che l’esame abilitante è svolto obbligatoriamente alla presenza della commissione d’esame. Inoltre si consente di svolgere a distanza, nel periodo emergenziale, i corsi per i quali è ordinariamente esclusa tale modalità e relativi alle materie attinenti alla salute, sicurezza e informazione del consumatore, riguardanti aspetti igienico sanitari.

Art. 8 – Proroga dei termini per il versamento dell’IRAP

La norma intende far fronte ad eventuali criticità riscontrate dagli operatori economici nella particolare contingenza, anche sotto il profilo di una transitoria indisponibilità finanziaria di liquidità, concedendo, con riferimento al tributo IRAP (fatta eccezione per le Amministrazioni pubbliche), una proroga dei termini per il versamento del saldo relativo al periodo di imposta 2019 e della prima rata di acconto per il periodo di imposta 2020, limitatamente a quanta parte di essi sia riferibile al valore della produzione netta realizzato sul territorio della Regione. Nello specifico si prevede di prorogare i termini di pagamento al 30 settembre 2020.

Art. 9 – Misure urgenti in materia di cultura e sport connesse derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19

La normaconsente agli operatori culturali e delle associazioni sportive che siano beneficiari di finanziamenti regionali di modificare, previa richiesta motivata, il progetto finanziato o la data del suo svolgimento a causa della sospensione di manifestazioni, iniziative ed eventi di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa, e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, disposta con provvedimenti urgenti, in conseguenza all’emergenza epidemiologica COVID-19, e che in conseguenza di detti provvedimenti abbiano dovuto o debbano modificare, spostare o annullare le attività programmate e oggetto di finanziamento. Sono inoltre considerate ammissibili a rendiconto anche le spese sostenute o da sostenere in relazione alle manifestazioni, iniziative ed eventi che non si sono potuti svolgere e quelle da sostenere in relazione alle manifestazioni, iniziative ed eventi svolti successivamente in conseguenza dei provvedimenti sopra citati. Il termine per la presentazione dei rendiconti delle spese sostenute con gli incentivi concessi a valere sugli avvisi pubblici approvati con le deliberazioni della Giunta regionale del 26 ottobre 2018, n. 1976 e del 18 gennaio 2019, n. 56, è prorogato al 30 settembre 2020. Il termine per la presentazione dei rendiconti delle spese sostenute con gli incentivi concessi a valere sull’avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta regionale del 6 settembre 2019, n. 1495, è prorogato al 31 gennaio 2021.

Art. 10 – Abbattimento rette a carico delle famiglie

La norma specifica che ai fini del riconoscimento del beneficio per l’abbattimento rette dei servizi educativi per la prima infanzia di cui all’art. 15 della LR 20/2005 e del relativo regolamento di attuazione DPreg 139/2015, i periodi di sospensione dei servizi educativi disposti con le ordinanze in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, vengono computati come effettiva fruizione dei servizi e quindi viene riconosciuto il beneficio concesso alle famiglie a copertura anche del periodo di sospensione delle attività.

Un ringraziamento particolare all’assessore alle finanze Barbara Zilli

Related Posts