La garanzia legale dei beni di consumo: facciamo chiarezza

Diversi consumatori segnalano prassi illegittime di taluni rivenditori o catene di negozi in merito alle modalità di prestazione della garanzia legale, nel momento in cui vi è una richiesta di assistenza per un bene che presenta vizi.
Accade talvolta che i consumatori vengano infatti dirottati ai Centri di Assistenza Tecnica del produttore, venga rifiutata la riparazione e/o sostituzione del bene, gli interventi di riparazione siano effettuati in tempi eccessivamente lunghi, ovvero siano addebitati al consumatore i costi di alcune spese tra cui quelle di trasporto.
Alla luce delle disposizioni del Codice del consumo di cui agli artt. 128 e ss nonché delle pronunce dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM), è bene chiarire che si tratta di pratiche scorrette alle quali non si deve in alcun modo acconsentire. Ecco alcune regole da ricordare:

  1. laddove il bene di consumo presenti dei vizi o difetti di funzionamento entro 2 anni dall’acquisto, il consumatore li deve denunciare entro 2 mesi dalla scoperta e lo deve fare direttamente avanti al professionista con cui è intercorso l’acquisto e che ha emesso lo scontrino; non al produttore, non ad un centro assistenza bensì al venditore del bene di consumo;
  2. il consumatore che chiede un intervento in garanzia ai sensi del Codice del Consumo non deve sostenere alcun costo. Ciò significa che non possono essere richiesti diritti di intervento, rimborso dei costi di trasporto verso e dal centro di assistenza, costi per prodotti sostitutivi ricondizionati o nuovi, e così via;
  3. i rimedi previsti dal Codice del Consumo sono la riparazione o la sostituzione del bene nonché la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. La riparazione e la sostituzione del bene, in quanto finalizzati al ripristino della conformità, vanno esperiti in via primaria, mentre il rimedio della riduzione del prezzo e quello della risoluzione del contratto operano in via sussidiaria, solamente se i rimedi primari si siano resi impossibili o eccessivamente onerosi, ovvero se non siano stati esperiti tempestivamente o senza inconvenienti per il consumatore;
  4. il venditore deve assicurare al consumatore una tutela tempestiva essendo tenuto ad effettuare la riparazione e la sostituzione senza spese, entro un termine “congruo” dalla richiesta tenuto conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene. Per quanto non vi sia una definizione legislativa precisa della congruità del termine, deve segnalarsi come alcune pronunce dell’Antitrust abbiano individuato in 30 o al massimo 90 giorni il periodo entro il quale devono eseguirsi le riparazioni/sostituzioni del bene. In ogni caso, si invita a prestare attenzione alle note informative sulla garanzia legale esposte nei negozi, le quali contengono l’indicazione di un tempo massimo entro il quale il venditore si impegna a riparare il prodotto

Laddove il professionista non ottemperi ai suoi doveri e dunque il termine per la riparazione o sostituzione del prodotto sia irragionevolmente lungo ovvero vengano chiesti costi aggiuntivi, è bene far valere con consapevolezza i propri diritti previsti dal Codice del Consumo ed eventualmente mandare una lettera di diffida al venditore anche con l’Aiuto dell’associazione Consumatori Attivi. Sarà altresì possibile segnalare tale pratica scorretta anche all’Agcm, la quale provvederà, previa istruttoria, ad accertare e sanzionare tale condotta.

Il nostro sportello sito a Udine in viale Tricesimo n. 101/A aperto dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 18.30 è a disposizione per ogni aiuto o chiarimento. Vi invitiamo a fissare un appuntamento chiamando al tel 3473092244 o mandando una mail a info@consumatoriattivi.it.

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