notizia recente la diffusione di un nuovo modello di autocertificazione per gli spostamenti ai tempi del coronavirus. Con il nuovo modulo andremo a dichiarare di non trovarci nelle condizioni di cui all’articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 marzo 2020, dunque di non essere sottoposti a quarantena e di non essere risultati positivi al Covid-19.
Dichiareremo inoltre di essere a conoscenza del fatto che la violazione delle misure di contenimento del contagio relative allo spostamento delle persone fisiche sul territorio nazionale (e non più limitatamente alle cd. zone rosse, dopo il DPCM del 09/03/2020), comporta le sanzioni di cui agli articoli 3, IV comma del D.L. 23/02/2020 e 4, II comma del DPCM 08/03/2020.
È ormai noto che gli spostamenti potranno avvenire solo per ragioni di lavoro, di salute o per stato di necessità, ipotesi quest’ultima in cui possiamo includere la spesa alimentare, l’acquisto di farmaci, il recarsi da persone che necessitino di assistenza. Quali sono invece le sanzioni cui si fa riferimento? Entrambe le norme riportano che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le inottemperanze saranno punite ai sensi dell’art. 650 del codice penale, ossia con la contravvenzione dell’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità che prevede la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda fino a 206euro.
L’inciso però “salvo che il fatto costituisca più grave reato” deve farci comprendere come non solo i comportamenti scientemente tesi a violare le prescrizioni ma anche quelli superficiali e leggeri, possano comportare per ciascuno di noi conseguenze estremamente serie, oltre ad un sicuro biasimo vista la situazione di emergenza che stiamo vivendo e la necessità di autodisciplina cui siamo tutti chiamati.
L’avere reso dichiarazioni mendaci nel modulo farà infatti scattare reati di falso, puniti anche con la reclusione.
Inoltre, a carico di un soggetto che, conscio della propria positività al virus, circoli liberamente con il fortissimo rischio di contagiare altre persone, potrebbero trovare applicazione le norme che sanzionano chi provoca lesioni o addirittura, commette omicidio, nella forma consumata o tentata; è stata anche ipotizzata la configurabilità dei gravissimi reati di cui agli artt. 438 e 452 c.p. che puniscono chi abbia cagionato un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni. Tutto questo, evidentemente, purchè venga accertata, all’esito di un processo penale, la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta tenuta dalla persona malata ed il diffondersi del contagio.
È infatti bene sottolineare che gli Ufficiali accertatori che in questi giorni ci stanno fermando per i controlli si limiteranno, in caso di ritenuta inottemperanza, a predisporre un verbale nel quale contesteranno la violazione da noi commessa. Il verbale verrà poi trasmesso alla Procura della Repubblica che avvierà le proprie indagini preliminari; solo all’esito del procedimento penale e solo ad opera di un Giudice, potremmo poi subire la condanna, una volta accertata l’effettiva rilevanza penale della nostra condotta.
Quanto poi alle violazioni commesse dai gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali, per gli stessi è prevista altresì la chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
Il senso di responsabilità nei confronti dei nostri cari e di tutta la collettività, unito alla volontà di non incorrere in pensanti sanzioni e conseguenze, ci impongono dunque di rispettare in maniera rigorosa tutte le norme, principalmente limitando gli spostamenti a quelli assolutamente necessari.
Consumatori Attivi resta a vostra disposizione per qualsiasi dubbio o aiuto alla e.mail: info@consumatoriattivi.it, al cel 3473092244 o via skype.
E ricordatevi: #restiamoacasa