Salasso IVA retroattiva sulle patenti: va tutelato l’affidamento

E’ in arrivo una doccia gelata dagli effetti significativi sui portafogli di molti consumatori. Quanti fra noi si sono affidati alle lezioni di scuola guida al fine di apprendere o far apprendere ai propri figli sia le nozione teoriche, sia pratiche per l’ottenimento della patente di guida? E quanti hanno l’intenzione di farlo? Probabilmente la maggioranza. Ma ciò che può far cambiare idea a milioni di prossimi automobilisti è l’imminente aumento del costo del servizio offerto dalle scuole guida.

La sentenza del 14 marzo 2019 della Corte di giustizia europea (causa C-449/17) si è pronunciata sulla corretta interpretazione dell’articolo 132, paragrafo 1, della Direttiva CE 112/2006, relativo alle esenzioni in materia di IVA. Tale norma, alla lettera i), individua tra le operazioni che gli Stati membri esentano dall’IVA “l’educazione dell’infanzia o della gioventù, l’insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili“. I giudici hanno sancito che “l’insegnamento della guida automobilistica in una scuola guida, (…), pur avendo ad oggetto varie conoscenze di ordine pratico e teorico, resta comunque un insegnamento specialistico” non rientrante, dunque, nell’insegnamento scolastico o universitario caratterizzato dall’acquisizione di competenze attinenti ad un insieme ampio e diversificato di materie. In buona sostanza, contrariamente a ciò che fin d’ora si è sempre verificato, l’esenzione IVA non riguarderà più l’insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida dei veicoli delle categorie B e C1.

Sulla scorta di questa pronuncia è stata emanata la discussa e dirompente Risoluzione n. 79/2019 del 2 settembre dell’Agenzia delle Entrate, la quale ha revocato la prassi precedente sancendo l’introduzione dell’IVA sulle lezioni di guida pratiche e teoriche.

Ciò che desta maggiore preoccupazione è che l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’imponibilità dell’IVA debba essere retroattiva….. Nello specifico la Risoluzione impone la regolazione di tutte quelle operazioni effettuate e registrate nelle annualità ancora accertabili ai fini IVA, che indicativamente sono quelle avvenute negli ultimi 5 anni. Il rischio è che tutte le scuole guida troverebbero a vedersi richiedere il versamento da parte dell’Agenzia delle Entrate di tutta l’Iva non versata negli ultimi 5 anni e dunque queste a loro volta si troverebbero costrette a recuperare l’elenco dei propri clienti sino al 2014 per recuperare da questi l’Iva non versata in base al legittimo affidamento sull’interpretazione data sino a ieri dall’Agenzia delle Entrate. In questo contesto drammatico per scuole guida e consumatori una soluzione deve essere trovata pena la chiusura di moltissime scuole guida che si troverebbero a non poter pagare tutta l’iva mai richiesta ai clienti e dunque mai versata. Uguale è la situazione di migliaia di consumatori che già si trovano a sostenere importanti spese per conseguire la patente e la richiesta di oltre 200,00 € di iva ulteriori da pagarsi potrebbe creare gravi difficoltà. 

Ma cosa dice la normativa sul punto? L’art. 3 dello statuto stabilisce chiaramente che le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo e le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. Un’eccezione alla regola è prevista dall’art. 1 comma 2 con riguardo all’adozione di norme interpretative in materia tributaria, ma che può essere disposta “soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria”. Ancora più importante è però la nostra Carta Costituzionale che prevede che il legislatore, nell’emanare leggi aventi efficacia retroattiva, debba rispettare alcuni principi, quali il rispetto della capacità contributiva, quello generale di ragionevolezza e uguaglianza, ma anche il principio, elaborato dalla giurisprudenza costituzionale, riguardante l’affidamento legittimamente posto nei rapporti con la pubblica amministrazione. Ed, infatti, la pretesa retroattiva di tributi per tutti coloro che si sono serviti delle prestazioni soprarichiamate non sarebbe giustificabile poiché è la stessa Amministrazione finanziaria che da sempre ha indicato come adempiere agli obblighi tributari.

L’unico grande problema è che nel caso di specie ci troviamo davanti al cambio di interpretazione di una norma (che non ha subito ad oggi modifiche) e che si basa su una pronuncia recentissima della Corte di Giustizia Europea…ma una soluzione deve essere trovata dall’amministrazione finanziaria e dal legislatore per non mandare sul lastrico scuole e consumatori!

Resta il fatto che alla luce di tali novità il costo per ottenere la patente diventa insostenibile per molti.

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