Una recente sentenza della corte di cassazione ha affermato che gli autovelox fissi sono vietati in città. La sentenza n.16622/2019 ha confermato le precedenti pronunce che avevano già rinvenuto la illegittimità dell’installazione di autovelox.
Ma che cosa intendiamo con autovelox fisso?
Gli autovelox fissi si presentano come grandi scatole di metallo, collocate ai margini della carreggiata, all’interno delle quali è contenuto il dispositivo che rileva la velocità e fotografa l’eventuale trasgressore. Il meccanismo è del tutto automatizzato e non è necessario che gli autovelox fissi siano presidiati dalle forze dell’ordine, le quali potranno redigere il verbale in un tempo successivo, dopo aver ricevuto la segnalazione da parte del dispositivo automatico di controllo della velocità.
Dall’esame delle pronunce precedenti emerge che l’utilizzazione degli autovelox nei centri urbani è consentita solamente attraverso le postazioni mobili e alla presenza di agenti accertatori, mentre le postazioni fisse e automatiche possono considerarsi legittimamente installabili solamente lungo le strade urbane a scorrimento, e previa autorizzazione del Prefetto. A questo punto dobbiamo chiederci qual’è la definizione di strada urbana a scorrimento.
Facendo riferimento al codice della strada ex art 2, si descrive strada a scorrimento quella “strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate”.
In riferimento alla sentenza citata, il giudice afferma che “il provvedimento di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all’art. 2, commi 2 e 3, c.d.s. 1992, e non altre, dovendo perciò, considerarsi illegittimo il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l’installazione delle suddette apparecchiature in una strada urbana che non abbia tutte le caratteristiche “minime” della “strada urbana di scorrimento”, in base alla definizione recata dal comma 2, lett. D), del citato art. 2 c.d.s.”.
Ne consegue, quindi, che le multe poste in ambito urbano con Autovelox fissi, se non vengono contestate immediatamente dalle Forze dell’Ordine sono impugnabili e annullabili nel caso in cui gli apparecchi di controllo siano montati su tratti d’asfalto senza banchine.